Compensi occasionali sportivi tra i redditi diversi

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In breve

Il Decreto Legge n. 71/2024 del 31 maggio 2024 (in vigore dal 1/6/2024) introduce una nuova modifica.

Si dovrà anche tenere conto della disciplina speciale della riforma dello sport.

Il D.L. 71/24 introduce nuove modifiche della disciplina del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021. Nell’ipotesi di lavoro sportivo “occasionale”, questo può inquadrarsi sia nella forma tipica di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 codice civile) sia in quella speciale (art. 54-bis D.L. 50/2017).

Il D.L. 71/24 ha abrogato l’articolo 53, comma 2, lettera a) del TUIR, secondo cui i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da lavoro subordinato o co.co.co., sono assimilabili ai redditi di lavoro autonomo, con la conseguenza che il lavoro occasionale sportivo rientra tra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera l) TUIR. Se il lavoro “occasionale” rientra nelle forme speciali (D.L. 50/2017) vale l’esenzione fino a 5.000 euro annui; per contro, se trattasi di prestazione occasionale “autonoma” viene assoggettata alla ritenuta del 20% (art. 25, D.P.R. 600/73).

Per lavoratori “occasionali” sportivi si deve tener conto della disciplina speciale della riforma dello sport, che prevede per i lavoratori sportivi dilettantistici l’applicazione di un regime di esenzione fiscale entro la soglia del 15mila euro (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021). In assenza di un espresso divieto, tale esenzione dovrebbe ritenersi applicabile per i prestatori occasionali “quali tipologie di lavoratori ammesse dalla riforma dello Sport”.

In attesa di un chiarimento, “non appare ragionevole prospettare sotto il profilo fiscale una potenziale discriminazione di trattamento tra l’occasionalità della prestazione sportiva e quella continuativa”.

Il Sole 24 Ore di venerdì 21 giugno 2024, pag. 35, a firma di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

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