Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto (1^ parte)
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In breve
Vantaggi per la limitazione della responsabilità dei dirigenti delle associazioni ed adempimenti da espletare. Esame delle varie delibere delle regioni interessate dal progetto Sc/Fnp: 1° parte – regione Liguria
Con la delibera n. 802 del 27 giugno 2014, la Giunta regionale della Liguria ha stabilito i requisiti patrimoniali per il riconoscimento di personalità giuridica di associazioni e fondazioni e altre istituzioni private in attuazione del comma 6, dell’art. 5, della legge regionale n. 3/2011, in forza del quale la Giunta regionale individua la consistenza minima di risorse finanziarie e patrimoniali ai fini del riconoscimento.
Le Associazioni, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Servizio affari istituzionali del Segretariato generale.
Il riconoscimento della personalità giuridica determina la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono. L’associazione riconosciuta opera, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell’ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell’ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell’ente.
Associazioni prive del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto. E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un’associazione non riconosciuta può acquistare un automezzo); mancando però la separazione assoluta dei patrimoni, i rappresentanti dell’ente possono in determinati casi essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente.
Da quanto sopra, si ritiene importante che associazioni di una certa struttura e con un certo numero di associati richiedano il riconoscimento della personalità giuridica, mantenendo gli obblighi contabili istituzionali/fiscali di una associazione generica (diversa sarebbe la trasformazione in srl sportiva che comporterebbe l’obbligo di una contabilità ordinaria con libro giornale, inventari, bilancio CEE, ecc.).
In questo approfondimento sul tema, vediamo i requisiti minimi che la Regione Liguria (nelle prossime puntate analizzaremo le disposizioni valide per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Emilia Romagna, per quest’ultima il servizio FNP è limitato alle province di Parma e Piacenza) richiede alle associazioni e fondazioni che presentano istanza. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione dell’opportunità dello stesso in relazione alle finalità statutarie e alla valutazione della congruità della situazione finanziaria e patrimoniale al perseguimento dello scopo e alla necessaria garanzia dei terzi.
E’ in ogni caso richiesto, quale requisito minimo, un patrimonio almeno pari a:
€ 15.000 (quindicimila) per le associazioni;
€ 50.000 (cinquantamila) per le fondazioni.
L’ammontare dei suddetti importi si riferisce a risorse patrimoniali in denaro o titoli garantiti (titoli di Stato pluriennali) e costituisce il Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima.
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