Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
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In breve
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 125 ha previsto un credito d’imposta del 60% per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:
art. 1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, …
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 125 ha previsto un credito d’imposta del 60% per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:
art. 1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario … omissis”
Sono ammesse le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante modello F24.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
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