Art. 216, c. 3, D.L. Rilancio: riduzione 50% del canone da marzo a luglio 2020

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In breve

Il Decreto Rilancio interviene in tema di impianti sportivi, prevedendo il diritto per il locatore di avere una riduzione del canone di affitto, fino ad un massimo di 5 mensilità (marzo-luglio 2020) creando una presunzione che in tale periodo abbia avuto un danno del 50% di quanto stabilito sul contratto di affitto. Starà al locatore dimostrare (“salvo la prova di un diverso ammontare”) che tale riduzione non c’è stata o è stata di importo inferiore al 50%.

Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)
…3. La sospensione delle attivita’ sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e’ sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta’ di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilita’ da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito

Il Decreto Rilancio interviene in tema di impianti sportivi, prevedendo il diritto per il conduttore di avere una riduzione del canone di affitto, fino ad un massimo di 5 mensilità (marzo-luglio 2020), creando una presunzione che in tale periodo abbia avuto un danno del 50% di quanto stabilito sul contratto di affitto. Starà al locatore dimostrare (“salvo la prova di un diverso ammontare”) che tale riduzione non c’è stata o è stata di importo inferiore al 50%.

Molti locatori e conduttori si sono già accordati in una riduzione del canone, spesso proprio nella misura del 50%. Conviene in questi casi provvedere alla registrazione all’Agenzia delle Entrate della variazione degli accordi – anche se temporanei – del contratto di locazione, onde evitare che in futuro vi siano presunzioni di incasso dell’affitto nella misura contrattualmente fissata.

La norma, introdotta con il D.L. 34 del 19/05/2020, è di fatto retroattiva al 1/3/2020, per cui il conduttore può avanzare richiesta al locatore per la riduzione del canone – così come previsto dal D.L. – con la possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati dal mese di marzo 2020 ad oggi eccedenti il 50% dell’importo mensile originario, in applicazione della citata disposizione.

Nell’art. 216, comma 3, del D.L. 34/2020 “Rilancio” si parla di “impianti sportivi” e non di ASD/SSD per cui si ritiene che la riduzione valga anche ad esempio per palestre risultanti ditte individuali, società di persone o di capitali.

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