Art. 216, c. 3, D.L. Rilancio: riduzione 50% del canone da marzo a luglio 2020
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In breve
Il Decreto Rilancio interviene in tema di impianti sportivi, prevedendo il diritto per il locatore di avere una riduzione del canone di affitto, fino ad un massimo di 5 mensilità (marzo-luglio 2020) creando una presunzione che in tale periodo abbia avuto un danno del 50% di quanto stabilito sul contratto di affitto. Starà al locatore dimostrare (“salvo la prova di un diverso ammontare”) che tale riduzione non c’è stata o è stata di importo inferiore al 50%.
Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)
…3. La sospensione delle attivita’ sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e’ sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta’ di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilita’ da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito …
Il Decreto Rilancio interviene in tema di impianti sportivi, prevedendo il diritto per il conduttore di avere una riduzione del canone di affitto, fino ad un massimo di 5 mensilità (marzo-luglio 2020), creando una presunzione che in tale periodo abbia avuto un danno del 50% di quanto stabilito sul contratto di affitto. Starà al locatore dimostrare (“salvo la prova di un diverso ammontare”) che tale riduzione non c’è stata o è stata di importo inferiore al 50%.
Molti locatori e conduttori si sono già accordati in una riduzione del canone, spesso proprio nella misura del 50%. Conviene in questi casi provvedere alla registrazione all’Agenzia delle Entrate della variazione degli accordi – anche se temporanei – del contratto di locazione, onde evitare che in futuro vi siano presunzioni di incasso dell’affitto nella misura contrattualmente fissata.
La norma, introdotta con il D.L. 34 del 19/05/2020, è di fatto retroattiva al 1/3/2020, per cui il conduttore può avanzare richiesta al locatore per la riduzione del canone – così come previsto dal D.L. – con la possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati dal mese di marzo 2020 ad oggi eccedenti il 50% dell’importo mensile originario, in applicazione della citata disposizione.
Nell’art. 216, comma 3, del D.L. 34/2020 “Rilancio” si parla di “impianti sportivi” e non di ASD/SSD per cui si ritiene che la riduzione valga anche ad esempio per palestre risultanti ditte individuali, società di persone o di capitali.
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