Cassazione – ordinanza 5428/2020 sulle spese di pubblicità per le ASD
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In breve
La sentenza della Cassazione (ordinanza n. 5428 del 27 febbraio 2020) sottolinea che la presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese è a favore del soggetto erogante (e non dell’ASD) e pertanto devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Si torna a parlare di spese di pubblicità per le ASD, rivangando l’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002: Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa’, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche’ di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita’ nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita’, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita’ del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La sentenza della Cassazione (ordinanza n. 5428 del 27 febbraio 2020, che alleghiamo) sottolinea che la presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese è a favore del soggetto erogante (e non dell’ASD) e pertanto devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. n. 14232/2017), senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Cass. n. 8981/2017).
Pertanto, in presenza di tali condizioni, non rilevano eventuali questioni inerenti l’antieconomicità della spesa o altre valutazioni di inerenza.
Rimane, invece, da dimostrare l’effettivo pagamento della relativa fattura e, questa volta dal lato ASD, l’adeguato supporto documentale in merito alla contabilizzazione e all’acquisizione della provvista al patrimonio dell’associazione sportiva dilettantistica.
Italia Oggi, venerdì 3 luglio 2020, pag. 32
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