Prelievi post sponsorizzazione … ASD salva
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In breve
ASD salva … nessuna prova di prelievi secondo la CTP di Milano. L’Ufficio avrebbe dovuto produrre documentazione di rilievo che in realtà non risulta agli atti della Commissione Tributaria Provinciale.
Nessuna prova secondo la CTP di Milano – sentenza 2195/5/2020 (presidente Nocerino, relatore Chiametti) della CTP Milano.
Accertamento alla SRL sponsor … l’associazione “sponsee” ha prelevato somme di denaro per circa l’80% dell’importo accreditato.
Trattandosi di spese di pubblicità – di cui all’articolo 108 del Tuir – le somme liquidate si possono dedurre ai fini IVA. Per giustificare il denaro incassato l’ASD (in regime ex lege 398/91: imponibile fatturato realizza i ricavi commerciali per il 3% dell’importo e l’IVA a regime forfettario è dovuta al 50%, rispetto a quella fatturata) cerca di realizzare un’attività pubblicitaria, anche se i soldi vengono rimborsati al soggetto erogante. L’associazione “sponsee” ha prelevato somme di denaro per circa l’80% dell’importo accreditato. Ad esempio, tramite contanti, con la sola trattenuta di una commissione. Le Entrate, per dimostrare che ciò era avvenuto, hanno sostenuto in giudizio che dagli estratti conto della ASD, a seguito dei bonifici, c’erano sistematicamente prelievi e assegni.
L’Ufficio non aveva però esibito alcuna copia di “prova” dei documenti, così il collegio milanese ha annullato l’accertamento. Dal momento che, non avendo assolto l’obbligo di esibizione documentale, quanto sostenuto dall’ufficio si traduce in una supposizione arbitraria, indimostrata.
Riportano i giudici di merito: “L’onere della prova spetta all’Ufficio, il quale può assolvere tale compito anche tramite presunzioni, purché precise e concordanti.” (Cassazione 10414/2011, 6943/2011).
Per dare credibilità a quanto sostenuto, l’Ufficio avrebbe dovuto produrre documentazione di rilievo, al fine di dimostrare la retrocessione di denaro. Documentazione che in realtà non sussiste.
In tema di fatture – secondo quanto sostenuto dall’articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Dpr 600/1973 – l’Ufficio può solo procedere ad un completamento dei dati contabili ricorrendo a presunzioni semplici, purché precise e concordanti (in modo analogo per l’IVA: articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del Dpr 633/1972).
Il sole 24 ore del 23/11/2020, pag. 20, a firma Alessandro Borgoglio.
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