Adeguamento statuti al 31/3/2021 … ma chi si dovrà iscrivere al R.U.N.T.S.?

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In breve

L’operatività del R.U.N.T.S. dovrebbe essere garantita dal mese di aprile 2021, ma se così non fosse, non avrebbe senso anticipare la modifica statutaria rispetto all’effettivo “start” del registro … Calma e gesso …

Il termine per l’adeguamento degli statuti con modalità ordinarie è slittato – con una proroga postuma per effetto dell’art. 1, commi 4-novies e 4 decies del D.L. 125/2020, come convertito dalla L. 159/2020 (G.U. 3/12/2020) – dal 31/10/2020 al 31/3/2021, ma rimane l’interrogativo aperto di cui al titolo, se non altro per quelle associazioni diverse dalle ODV e dalle APS già iscritte ai registri regionali, per le quali varrà la trasmigrazione automatica al R.U.N.T.S. (con successivo adeguamento degli statuti, se non già conformi … l’omessa trasmissione entro 60 giorni dei dati richiesti, a seguito di controllo da parte degli organi preposti, determinerà la mancata iscrizione al R.U.N.T.S.).

Ora il termine previsto dall’art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 é posto a più di 90 giorni da oggi, ma quali sono le ragioni che possono convincere un ente no profit ad iscriversi al R.U.N.T.S. o meno? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi a cui si va incontro con l’iscrizione al registro? … Abbiamo come detto oltre tre mesi per poterci ragionare insieme … FiscoNOprofit pubblicherà da gennaio 2021 periodici approfondimenti sul tema in modo che si possa giungere pronti all’apertura della porta (o del portone) del nuovo R.U.N.T.S..

Il R.U.N.T.S. partirà ufficialmente – forse – al 1° aprile 2021 (attenzione al pesce d’aprile!), ma se così non fosse non avrebbe senso anticipare la modifica statutaria rispetto alla piena operatività del registro. Si avrebbe un documento “registrato” e pronto per il deposito su un registro ancora “work in progress”: era molto più logico e sensato fissare un termine più ampio, permettendo alle associazioni interessate di poter capire meglio l’effettiva valenza della disposizione, se non altro perchè si teme sempre che all’ultimo momento vi siano modifiche ulteriori alle disposizioni attuali. Questo in quanto siamo ancora in attesa di diversi decreti attuativi, per i quali si spera che la fioritura sia prevista per l’inizio della prossima primavera.

La valutazione di iscriversi o meno al R.U.N.T.S. sarà libera, in quanto la disciplina civilistica e fiscale delle associazioni non è stata soppiantata dalla Riforma del Terzo Settore; chiaramente ci sono delle norme che sono state abrogate, per cui le ODV (organizzazioni di volontariato) e le APS (associazioni di promozione sociale) hanno più difficoltà a stare in piedi senza l’operatività delle note L. 266/91 e 383/00. Così come sono chiare le norme che hanno estromesso tassativamente dal TERZO SETTORE: le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile … (art. 4, c. 2, D.Lgs. 117/2017). Da ultimo analizzeremo – in uno specifico approfondimento -, le ONLUS che devono tener conto dell’abrogazione dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, che determina la perdita della qualifica se non provvedono – nei termini più lunghi fissati dall’art. 34 del D.M. 106/2020 – a regolarizzare la loro posizione.

In estrema sintesi – abbiamo già detto che il tema sarà oggetto di specifico approfondimento nei prossimi mesi – cerchiamo di capire quali possono essere i VANTAGGI o gli SVANTAGGI dell’iscrizione al nuovo R.U.N.T.S.:

  • vantaggi di carattere fiscale (con i nuovi regimi forfetari);
  • vantaggi nei rapporti con la pubblica amministrazione;
  • vantaggi nel reperimento di risorse finanziarie;
  • vantaggi nella semplificazione per l’ottenimento della personalità giuridica.
  • svantaggi legati principalmente all’adeguamento statutario e all’impianto contabile ed organizzativo, dal momento che gli adempimenti saranno maggiori e maggiore sarà l’attenzione che si dovrà dedicare al deposito dei bilanci e alle variazioni al R.U.N.T.S. (al pari delle aziende alle prese con le C.C.I.A.A.). Oltre agli eventuali obblighi legati all’organo di controllo (con il superamento dei limiti previsti dal CTS).

Un’attenta valutazione dovrà poi essere fatta dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI: prima dell’eventuale iscrizione al R.U.N.T.S. si dovranno verificare alcune situazioni di conflitto tra le disposizioni della legge 398/91 e soprattutto sulla possibilità di corrispondere i compensi sportivi nel limite attualmente fissato dall’art. 67, comma 1, lett. m) Tuir anche alla luce delle nuove disposizioni della Riforma dello Sport … un 2021 pieno di cose da “studiare” insieme.

Un’ultima valutazione – sull’opportunità di correre o andare piano (calma e gesso!) – è che il termine del 31/3/2021 (o quello che sarà se scattasse la 5^ proroga) è relativo ai quorum di una assemblea ordinaria … siamo sempre in tempo per convocare una assemblea straordinaria (se ci si può permettere quorum più qualificati) per la modifica statutaria invocata.

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