Decreto Sostegni: le domande per il fondo perduto Ade a partire dal 30 marzo 2021

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In breve

Istanze da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate (ved. provv. 77923 del 23/3/2021) in attuazione dell’art. 1 del D.L. 41/2021. Termine di presentazione delle domande: 28 maggio 2021.

Le istanze devono essere redatte su apposito modello (approvato con provvedimento n. 77923 del 23/3/2021), esclusivamente per via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate (desktop telematico o portale Sogei “fatture e corrispettivi”), direttamente o avvalendosi di un intermediario (commercialista, ecc.) a partire dal 30/03/2021 con un orario di inizio che al momento non è ancora stato reso noto (seguirà apposita comunicazione Ade).

Sulla falsariga di quella dello scorso anno, l’istanza – sotto forma di autocertificazione – richiede, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, la sussistenza dei requisiti richiesti per potersi avvalere del fondo perduto. Spetta a soggetti titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiamo subìto perdite di fatturato di almeno il 30% tra il 2019 ed il 2020. Occorre aver riguardo all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 in correlazione con quelli dell’anno 2019 (non più confronto aprile/aprile). La somma delle entrate di natura commerciale di ognuno dei due anni deve essere suddivisa per il numero dei mesi in cui la partita Iva è rimasta attiva (escludendo il mese di apertura della partita Iva, se avvenuta dopo il 31/12/2018). Le percentuali previste sono le seguenti:

  1. 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  2. 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  3. 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  4. 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  5. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

L’importo non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti, con un tetto massimo di 150mila euro.

Il fondo perduto può essere erogato sia come contributo (come lo scorso anno, con bonifico bancario su IBAN segnalato nell’istanza) o come credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione su modello F24.

Non spetta nessun fondo perduto a chi ha già presentato cessazione di attività alla data del 23/3/2021, o chi alla stessa data non aveva ancora aperto la partita Iva. Non si deve più aver riguardo ai codici ATECO, ma viene previsto anche per le associazioni senza scopo di lucro, se titolari di partita Iva.

Non si tratta di un click day, per cui tutte le domande presentate nei termini e regolari potranno essere liquidate ed il Governo ha reso noto che i primi bonifici dovrebbero essere effettuati a partire dal 8 aprile 2021.

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Articolo 1 – D.L. 41/2021
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

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