Terzo settore: RUNTS e Commissione europea

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In breve

Riforma Terzo settore: operatività del RUNTS prima dell’autorizzazione della Commissione europea.

A seguito dell’emanazione del Decreto del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sembra possa essere ufficializzata l’operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Nessuna traccia, invece, dell’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’art. 101, comma 10 del Codice del Terzo settore. In questa situazione spuntano dunque preparativi in cui, oltre che illustrare l’impianto normativo, illustrare la Riforma ed i principi comunitari che portano all’abrogazione del regime ONLUS e i nuovi criteri di valutazione fiscale delle attività dei futuri ETS, sembra puntarsi tutta l’attenzione sull’imminente operatività del RUNTS, non dando troppa importanza all’approvazione della Commissione europea. Ci sarebbe da domandarsi dunque, quali possano essere le conseguenze se il Registro Unico diventasse operativo nel 2021 senza l’approvazione della Commissione europea nello stesso anno. Secondo alcuni, la Riforma si bloccherebbe nuovamente lasciando operativi i codici dei regimi transitori: Odv e APS trasmigrerebbero nel RUNTS e continuerebbero ad applicare le vecchie disposizioni fiscali di riferimento. In attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, gli enti interessati potrebbero iscriversi al RUNTS continuando, nell’inoperatività della riforma, ad attuare le attuali disposizioni fiscali del TUIR.

Tuttavia, l’operatività del Registro Unico senza l’ottenimento dell’approvazione della Commissione Europea nel corso dello stesso anno, minaccia un importante rischio operativo che potrebbe riguardare gli enti interessati dalla transizione in atto.

In evidenza si creerebbe un lasso temporale (in caso di operatività del RUNTS nel 2021 e approvazione della Commissione europea dopo il 31/12/2021) in cui si possa presumere che non verrebbero costituiti nuovi enti interessati alle iniziative di utilità sociale, infatti gli enti che eventualmente che si costituirebbero in quel periodo, non potrebbero godere delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS e per gli ETS.

in secondo piano invece, le ONLUS sarebbero costrette (disciplina Cinque per mille) ad una scelta, ovvero se continuare nel regime ONLUS mantenendo le agevolazioni per i donatori pur rinunciando ad essere beneficiari del Cinque per mille IRPEF 2022 oppure, abbandonare il regime di ONLUS iscrivendosi al RUNTS, ottenendo i benefici del Cinque per mille IRPEF 2022 ma privandosi delle agevolazioni per l’ente e i propri donatori.

Sarebbe opportuno quindi (eccetto modifiche al DPCM del 23 luglio 2020), aspettare l’approvazione della Commissione europea prima di rendere operativo il Registro Unico.

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