Il futuro dello sport con iva 5%? … nella pausa ferragostiana una riflessione non guasta!
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In breve
Prendiamo spunto dall’articolo dell’Avv. Guido Martinelli a pagina 31 del quotidiano Italia Oggi di sabato 13 agosto 2022, per fare il punto della situazione, dopo la nota n. 393/2022 Agenzia Entrate del 27 luglio 2022.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 393 del 27 luglio 2022 ad un interpello di un’associazione sportiva dilettantistica, ritiene che “i corsi di nuoto impartiti dall’ASD istante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dell’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione di insegnamento scolastico o universitario, come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE”.
Questo il sunto della risposta, ma cerchiamo di fare ordine sulla questione e soprattutto di capire quanto sia applicabile oggi l’IVA al 22% sui corsi di nuoto e per quali tipologie di “corsisti”, con un occhio al 1/1/2024, quando il problema non sarà solo l’applicabilità o meno dell’esenzione da IVA, articolo 10, n. 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto entrerà in gioco anche l’attuale “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Fsn/Dsa/Eps.
Partiamo dall’esenzione IVA, sulla base della quale è stata scritta la risposta all’interpello in questione.
L’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, elenca tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare dell’IVA, alla lettera i) “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
La successiva lettera j) del medesimo articolo dispone che sono esenti dall’IVA anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario.
In virtù del menzionato articolo 132 della citata direttiva n. 112/2006/CE, gli Stati membri possono esentare dall’IVA le operazioni educative dell’infanzia e della gioventù e di insegnamento scolastico o universitario, ivi compresa la formazione o la riqualificazione professionale, sempre che le stesse siano effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili (cfr. Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008).
Sul piano interno l’articolo 10, numero 20), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (…)”.
La disposizione appena citata, dunque, coerentemente con quanto previsto dal suddetto articolo 132 della direttiva, subordina l’applicazione dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. (cfr. risoluzione n. 308/E del 5 novembre 2007; circolare n. 22/E del 18 marzo 2008).
Con riferimento al presupposto soggettivo, come chiarito dalla prassi alla terminologia contenuta nella disposizione “istituti o scuole” deve essere attribuito un “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tali attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. Inoltre, l’esenzione deve ritenersi operante anche se il
riconoscimento di istituti o scuole è effettuato per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e il riconoscimento deve riguardare il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare (cfr. risoluzioni n. 308/E del 2007 e n. 53/E del 15 marzo 2007).
Con riferimento al profilo oggettivo, si segnala quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, dapprima con la sentenza causa. C- 449/17 del 14 marzo 2019, avente per oggetto le lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida e, più recentemente proprio in materia di corsi di nuoto impartiti, principalmente a bambini, da una scuola di nuoto e vertenti sull’apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto, con la sentenza causa C- 373/19 del 21 ottobre 2021.
Questa, come detto, la risposta dell’Agenzia , che riporta poi alcuni passi delle sentenze citate e che spiega le ragioni per cui i corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell’accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo.
Le considerazioni finali della risposta Agenzia delle Entrate ad un interpello sono che “ai corrispettivi percepiti dall’istante a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 22 per cento”.
Considerazioni e pensiero ad un futuro prossimo venturo
La situazione prospettata riguarda sì una associazione (o società) sportiva dilettantistica, ma esce dalla situazione “tipica” dei fruitori del corso, che di solito sono soci o associati e/o tesserati della ASD/SSDRL. In questo caso, il corso gode, per ora, della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (art. 148, comma 3, TUIR – art. 4, comma 4, DPR 633/72 IVA), alle condizioni che lo statuto sia conforme art. 90 legge 289/2002 (in attesa dell’attuazione della Riforma dello Sport – decreti legislativi 28/2/2021 da n. 36 a n. 41), che siano rispettate appieno le previsioni statutarie, che sia stato presentato modello EAS, che si rispetti la democraticità della struttura (ASD), ecc. ecc.
Ora, guardando al “futuro prossimo venturo”, dobbiamo fare i conti con l’art. 5, comma 15-quater, D.L. n. 146/2021 (convertito nella legge n. 215/2021) che ha previsto il passaggio dal regime di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA (art. 4, comma 4, DPR 633/72) a quello di esenzione per alcune operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo, tra cui quelle sportive. Il tutto con effetto 1° gennaio 2024 (rinvio disposto dall’art. 1, comma 683, legge n. 234/2021).
Tralasciando gli aspetti amministrativo-contabili (i proventi diverranno “commerciali” e dovranno prendere partita IVA anche le attuali associazioni sportive che attualmente hanno solo il codice fiscale, dal momento che ad oggi i corrispettivi specifici vengono di fatto equiparati alle attività istituzionali della ASD), come sottolinea l’Avv. Guido Martinelli, nell’articolo apparso su Italia oggi, sono tre gli aspetti da sottolineare:
- – il possibile raggiungimento del plafond dei 400mila euro per l’utilizzo della legge n. 398/1991, dal momento che i corrispettivi ora de-commercializzati vengono attratti alla sfera “commerciale”;
- – l’esenzione da IVA prevista dal 1/1/2024 non riguarderà più solo gli associati o i tesserati, ma tutti i soggetti che partecipano ai corsi, venendo ad essere ininfluente il cd. tesseramento dei non agonistii ad una Fsn/Dsa/Eps (se si esclude la questione “assicurativa”);
- – il beneficio dell’esenzione decade nel caso in cui possa “provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad IVA”: quindi assoggettivamento ad IVA per tutti!
La soluzione, che Fisconoprofit condivide appieno, proposta dall’Avvocato Martinelli: il nuovo allegato II alla Direttiva 2006/112/CE contempla la possibilità di adottare aliquote IVA ridotte, anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi sportivi, con una aliquota che potrebbe essere del 10% o anche del 5%.
Potrebbe essere una soluzione molto interessante perchè che sia 5% (ovvero il 10% ridotta al 5% per effetto della legge 398/91) o che sia un’aliquota ancora inferiore (magari il 5% a cui si va a detrarre l’IVA ordinaria tralasciando il regime fiscale agevolativo ora utilizzato dalla maggior parte delle ASD/SSD che non superano il plafond dei 400mila euro) si metterebbero al riparo le ASD e le SSD da accertamenti che spesso e volentieri vanno a contestare proprio questi aspetti amministrativo-contabili, dopo aver minato le spesso carenti strutture istituzionali delle spesse (assenza di verbali del consiglio e delle assemblee, carenza di democraticità, ecc. ecc.). Questo è un pensiero “ferragostiano” che possiamo sviluppare.
Buon ferragosto (a quanti hanno avuto la pazienza di “leggerci”).
Il Sole 24 ore, giovedì 28 luglio 2022, pag. 28, articolo a firma Anna Abagnale e Benedetto Santacroce;
Italia Oggi, giovedì 28 luglio 2022, pag. 34, articolo a firma Franco Ricca;
Italia Oggi, sabato 13 agosto 2022, pag. 31, articolo a firma Guido Martinelli.
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