Sanatoria del modello enti associativi (EAS)
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In breve
Entro il 30 novembre è fissato il termine per sanare l’invio del modello EAS
Come riportato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle che sono espressamente esonerate, possono presentare il modello per la trasmissione dei dati, cosiddetto modello EAS, con modalità semplificate. Tale documento deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti, previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del decreto legge n. 185/2008, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Se non è avvenuto l’invio del modello EAS, invece, è possibile sanare la propria posizione entro il termine del 30 novembre p.v., mediante la remissione in bonis, che è l’istituto (introdotto dall’art. 2, comma 1 del d.l. n. 16/2012) che consente di correggere omissioni o errori formali, i quali non consentirebbero di ottenere determinati regimi di vantaggi fiscali (come la decommercializzazione di quote e corrispettivi, che evita l’assoggettamento a IVA e imposte dirette delle entrate istituzionali e commerciali dell’attività).
Dunque qualora l’adempimento dell’invio del modello EAS non sia stato compiuto, è possibile ricorrere alla remissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile: e questo termine è proprio il 30 novembre.
Pertanto le associazioni e società con esercizio sociale nell’anno solare e con inizio delle attività dal 1° gennaio 2021, le quali non abbiano provveduto a trasmettere il modello suddetto, possono mantenere i propri benefici a due condizioni: il pagamento di €250,00 con modello di versamento F24 e la presentazione del modello EAS.
E se l’attività ha avuto inizio prima del 2021? In questo caso l’associazione o società dovrà ugualmente presentare il documento EAS, con la limitazione che il regime di fiscalità agevolata verrà applicato solamente alle operazioni che siano state compiute successivamente alla data di presentazione di questo modello. Perciò, solo in quest’ultima circostanza, è esclusa la sanatoria dei periodi precedenti.
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