Chiarimenti sulla possibilità per gli allenatori esonerati di ritesserarsi

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In breve

A.I.A.C. insieme a L.N.D. e F.I.G.C. è tornata a fare luce sul permesso concesso agli allenatori esonerati entro il 30 novembre di tesserarsi per altra società

Come avevamo già riportato, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 108 della stagione sportiva 2022/2023, con il quale ha introdotto la norma che ha previsto per gli allenatori e allenatrici della lega dilettanti o di puro settore, esonerati nel corso della stagione agonistica e obbligatoriamente prima del 30 novembre, di potersi tesserare per una diversa società partecipante ad un altro girone o campionato rispetto a quello della precedente.

Dati i numerosi dubbi sollevati sulla concreta applicazione della normativa, l’Associazione allenatori, in collaborazione con la Lega e la Federazione, ha fatto chiarezza su alcuni punti fondamentali.

La facoltà di tesserarsi nuovamente è sottoposta alla condizione che sia avvenuto un esonero dalla precedente società, quindi non opera in ipotesi di dimissioni, e può essere esercitata in qualunque momento della stagione.

Per sciogliersi dall’accordo economico in corso tra sodalizio e allenatore, è possibile inviare una comunicazione di recesso alla società oppure addivenire ad una risoluzione consensuale tra le parti; in tali circostanze, l’allenatore potrà richiedere i corrispettivi che siano maturati sino alla data di scioglimento del rapporto. Se invece non è stato risolto il rapporto, né con recesso né con accordo consensuale, allora potranno essere chiesti i diritti economici maturati fino al momento del nuovo tesseramento.

La possibilità di proseguire la stagione sportiva presso altra compagine è valida anche per chi ha l’abilitazione da professionista (patentino UEFA Pro e UEFA A), per chi sia stato esonerato nel periodo tra la prima giornata di campionato e l’introduzione della normativa contenuta al c.u. 108, per chi abbia subito più esoneri prima del 30 novembre e anche per chi abbia svolto attività di allenatore e calciatore/dirigente nella medesima società, purché cessi ogni rapporto e siano rispettate tutte le disposizioni relative al tesseramento.

Attenzione, per chi sia stato esonerato prima dell’inizio del campionato, si applica la norma riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 della s.s. 22/23, la quale consente il ritesseramento senza alcuna limitazione.

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