Tardiva presentazione modello EAS oltre il 30 novembre
Condividi questa pagina:
In breve
L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla domanda di una società sportiva dilettantistica che non ha presentato il modello EAS entro il termine previsto
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le quali intendono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall’art.148 TUIR, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i propri dati, mediante il modello “EAS” (per approfondimenti rimandiamo all’articolo pubblicato in precedenza: https://www.fisconoprofit.it/2022/11/18/sanatoria-del-modello-enti-associativi-eas/).
Nel caso in cui la trasmissione del modello avvenga oltre i termini previsti (60 giorni dalla costituzione degli enti o 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui intercorre una variazione dei dati) oppure oltre il termine per la remissione in bonis (proprio il 30 novembre u.s.), l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può ottenere il regime agevolativo previsto per l’attività che sia stata realizzata anteriormente alla presentazione del modello stesso.
Perciò, in caso di tardività, le agevolazioni saranno applicabili, qualora siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa tributaria, solo per le operazioni compiute dopo che sia stato inviato il modello EAS. Ciò comporta, comunque, l’esclusione delle operazioni precedenti alla trasmissione del modello e quelle che rientrino nel periodo d’imposta in cui sia stata compiuta la comunicazione.
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={BBD8B4AF-5584-43C4-B69D-15FBA6D86993}
Condividi questa pagina: