Doppia qualifica: quale prevale?
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In breve
Se un sodalizio sportivo appartiene anche al Terzo settore, è bene chiarire quali norme si vedrà applicare
Esistono delle ipotesi in cui un ente abbia la doppia natura, essendo iscritto contemporaneamente nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) e nel Registro attività sportive dilettantistiche (RAS). Qualora ci sia la doppia registrazione, è stato chiarito che le norme del d.lgs. 36/2021 saranno applicate solo in relazione all’attività sportiva dilettantistica svolta; sarà quindi generalmente prevalente il codice del terzo Settore, d.lgs. 117/2017.
Le norme del capo I del decreto 36, concernenti le associazioni e società sportive dilettantistiche, si applicano solo se compatibili col Cts, altrimenti quest’ultimo tende a prevalere.
Poniamo il caso di un’associazione o società sportiva dilettantistica che assuma la qualifica di impresa sociale e intenda accedere al Terzo settore. Se questa volesse introdurre la possibilità di distribuire gli utili conseguiti, ottenere la forma dell’impresa sociale le garantirebbe il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 Tuir. Anche in questa circostanza, ci sarebbe la prevalenza delle norme del Cts.
Quanto alla materia tributaria, alcune differenze potrebbero sussistere circa l’imposta di registro individuata per gli atti costitutivi e di trasformazione. È infatti presente, all’interno del codice del terzo settore, una norma che consente di avere l’esenzione dall’imposta di registro quando le modifiche adottate seguano l’adeguamento alle nuove leggi emanate. È chiaro, perciò, che gli enti con doppia veste potranno godere di questo beneficio, mentre quelli esclusivamente sportivi dovranno far fronte all’imposta di registro.
I focus del Sole 24 ore del 14 dicembre 2022, pag. 7, a firma Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
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