ETS: aggiornamento su IRES e IVAFE

Condividi questa pagina:

In breve

IRES per gli ETS dimezzata sugli utili da partecipazione sul Patrimonio Mobiliare.
IVAFE : esenzione per chi opera all’estero

La crescita e l’incremento dell’attività degli Enti del Terzo Settore (ETS) hanno creato la necessità di avere meccanismi di tassazione per proventi e rendite che derivano da attività finanziarie e patrimoniali soggette al Codice del Terzo Settore (CTS).

Le diverse disposizioni sui redditi si atterranno ai principi generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che inquadra i proventi mobiliari come redditi di impresa o di capitale, a seconda che siano o meno percepiti all’interno dell’attività commerciale.

Si fa notare che per gli enti non commerciali, inclusi gli ETS, gli utili percepiti da partecipazioni societarie concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%, a condizione che gli stessi derivino da una o più attività di interesse generale specificamente individuate.

Questo regime di favore viene applicato in maniera tassativa solo ad enti che svolgono le seguenti attività:

  • interventi che riguardano la famiglia e valori connessi;
  • crescita giovanile;
  • educazione;
  • istruzione e formazione;
  • prevenzione della criminalità;
  • ricerca scientifica;
  • protezione ambiente;
  • attività culturali.

Dal momento che la norma prevede paletti molto chiari, potrebbero rimanere esclusi dal regime di favore enti con attività di cooperazione allo sviluppo, attività creative di interesse sociale o altre tipologie di servizi sociali. Il reddito di questi enti non commerciali verrà tassato al 100%.

Se però l’ente possiede requisiti riconducibili all’art. 6 del DPR 601/73 ( Mini IRES con aliquota al 50%) equiparabili ad enti che svolgono attività di assistenza sociale, istruzione e beneficienza, potrebbe rientrare nella tassazione del 50%. Tuttavia l’arrivo delle nuove disposizioni fiscali previste dal CTS, potrebbero cancellare l’applicazione di quest’ultima norma per quanto riguarda gli ETS che non rientrano nell’elenco di attività previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore (collegamento art. 5 del CTS)

Diverso è il discorso per quanto riguarda gli interessi da obbligazioni e titoli, dove si sconterà un’imposta sostitutiva del 26%.

Inquadramento delle partecipazioni in società di capitali

Un’attenzione particolare deve essere riservata all’inquadramento delle partecipazioni in società di capitali detenute dagli ETS. Nel caso in cui si avessero delle partecipazioni destinate a percepire dividendi, gli stessi andranno a costituire un reddito di capitale; se invece la detenzione di queste quote si manifesta anche attraverso l’esercizio di un’attività gestionale della società, in tal caso trattandosi di un’attività commerciale, i proventi saranno tassati come redditi di impresa.

Aggiornamento IVAFE per gli ETS

Aggiornamento IRES e IVAFE per gli ETS

Per gli Enti del Terzo Settore che si trovano ad operare regolarmente all’estero e finanziano le proprie attività attraverso contributi di organismi internazionali o mediante erogazioni liberali, potranno beneficare dell’esenzione IVAFE a cui erano assoggettati dal gennaio del 2020.

Il decreto legislativo Semplificazioni ha apportato alcune modifiche all’art. 82 del CTS, estendendo l’esenzione per: prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero dagli ETS, dove sono comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite sotto forma di società.

Il Sole 24 ore del 12 Gennaio 2023, pag. 34 a cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio.

Condividi questa pagina:

Scopri i vantaggi di Fisconoprofit

Registrati

Partner