Svincolo per inattività nel dilettantismo

Condividi questa pagina:

In breve

In alcune recenti decisioni il Tribunale Federale Nazionale ha ribadito il principio secondo cui lo svincolo per inattività può avvenire in qualsiasi momento della stagione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti nella decisione n. 18 del 16 gennaio 2023 ha accolto il ricorso proposto per conto di una calciatrice, riformando il provvedimento della Divisione Calcio Femminile, disponendo di conseguenza lo svincolo dell’atleta dalla società.

L’art. 109 NOIF prevede che “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società“.

La norma stabilisce anche che “Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione o Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo“.

In diverse vicende (T.F.N. nn. 18 e 38 del 2022) si era assistito al diniego della Divisione o Comitato competenti circa lo svincolo dell’atleta, che era così costretto ad attivare il giudizio presso il Tribunale Federale, che ha avuto così modo di intervenire sulla questione.

Secondo il Tribunale Federale, la norma per la validità della richiesta di svincolo pone solo un termine finale e non anche un termine iniziale; così interpretando la disposizione, viene fatta salva la sua ratio, che consiste nel ricercare e individuare un punto di incontro equilibrato e ragionevole tra due interessi: quello della società, da un lato, a valutare l’utilizzo effettivo e concreto del proprio tesserato e, dall’altro, quello dell’atleta a essere concretamente impiegato dal sodalizio e poter così partecipare attivamente alle gare della stagione sportiva, senza restare nel limbo del mancato impiego e della mancata convocazione per gare ufficiali.

Il vaglio del giudice federale si può estendere a considerare le convocazioni sia per le disputa di gare sia per lo svolgimento di allenamenti; in tal modo appare ancor più evidente, qualora fosse necessario, l’assoluta carenza di interesse della società al permanere del vincolo, che si può manifestare dunque per fatti concludenti ed anche per mancata opposizione della squadra alla richiesta di svincolo nei modi e termini prescritti (come dispone il comma 5 dell’art. 109).

Inoltre, elementi di cui tenere conto sono i certificati medici di idoneità, le formali convocazioni a ritiri, allenamenti e partite, non essendo sufficiente la mera convocazione a voce, ma rilevando invece quelle che sono le comunicazioni per iscritto intercorse tra società e calciatore o calciatrice. Ovviamente, eventuali convocazioni tardive, effettuate in data successiva alla presentazione della raccomandata agli organi competenti in materia di svincolo, non hanno alcun valore sul giudizio, evidenziando, al contrario, un comportamento precedentemente omissivo e successivamente diretto ad eludere il precetto della normativa federale.

Perciò, la richiesta di svincolo può essere inviata in qualsiasi momento della stagione sportiva, anche nel mese di ottobre, purché sia fattivamente dimostrato il disinteresse della società all’impiego del giocatore, circostanza che determina la fine del rapporto. Per tali ragioni, la linea difensiva del sodalizio non può consistere, semplicemente, nel sostenere di poter assolvere l’obbligo di convocazione ad almeno quattro gare ufficiali nel corso ed entro il termine dell’intera stagione.

Condividi questa pagina:

Scopri i vantaggi di Fisconoprofit

Registrati

Partner