Patrimonio minimo per l’ottenimento della personalità giuridica

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In breve

Nell’ultimo studio del Consiglio nazionale del Notariato, sono presenti chiarimenti sull’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo per l’ottenimento della personalità giuridica per l’iscrizione al Runts e da quando iniziare a calcolarlo.

In questo approfondimento, si vedrà passo per passo:

  • Il sistema normativo;
  • Provenienza dell’attestazione della sussistenza del patrimonio e le questioni inerenti al suo contenuto;
  • Gli Enti preesistenti;
  • Il contenuto dell’attestazione e il successivo patrimonio incrementale.

L’intervento normativo sul patrimonio minimo per l’iscrizione al Runts

Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n 117 del Codice del Terzo Settore (CTS) ha provveduto a determinare, anche se solo in termini quantitativi, la consistenza patrimoniale minima per l’iscrizione al Runts.

L’art. 22 comma 4 del CTS che divide il patrimonio da presentare, per l’ottenimento della personalità giuridica, in base al tipo di ente:

  • euro 15.000 per le associazioni;
  • euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore.

Il patrimonio può essere composto sia da una somma liquida disponibile, sia dal conferimento di beni diversi dal denaro (esempi crediti o beni in natura), il cui valore deve risultare da una relazione giurata prevista dal decreto Runts da parte di un revisore legale o di una società di revisione, allegandola all’atto costitutivo.

Il deposito dell’atto costitutivo per la registrazione nel Runts e l’acquisizione della personalità giuridica non aspetta all’ente, bensì al notaio dopo la verifica dell’esistenza del patrimonio minimo entro i venti giorni successivi alla stipula.

Per il funzionamento del Registro (art. 53 del CTS), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha provveduto a disciplinare le procedure di iscrizione degli enti e le regole per la tenuta e conservazione dello stesso.

Per gli enti di nuova costituzione è importante che dall’istanza presentata e dalla documentazione allegata dal notaio, risulti l’attestazione del patrimonio minimo e la sua composizione ( in denaro o beni diversi).

La sussistenza del patrimonio minimo in denaro deve risultare da una certificazione bancaria, tranne quando risulti già depositato sul conto corrente del notaio che provvederà lui stesso al versamento.

Provenienza dell’attestazione della sussistenza del patrimonio e questioni inerenti al suo contenuto

Il quesito che ci si pone è: chi deve essere “l’autore” che attesti la sussistenza del patrimonio minimo?

Patrimonio minimo per l'ottenimento della personalità giuridica

Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n 9 del 21 aprile 2022, ponendo una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti nella quale compete sempre al notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo il dovere di questa verifica.

Al paragrafo 1 della circolare ministeriale viene precisato che l’attestazione può essere integrata all’interno dell’atto depositato, oppure come documento aggiuntivo da allegare con la domanda di iscrizione, lasciando la libertà di decisione al notaio stesso.

Lo stesso procedimento viene attuato per gli enti preesistenti: spetta al notaio verificare la sussistenza patrimoniale e decidere se allegare il documento insieme all’atto costitutivo oppure in allegato all’istanza di iscrizione.

Per gli enti già preesistenti:

  • La verifica sulla sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza dello stesso nella sua interezza;
  • Deve contenere l’eventuale parte eccedente alla soglia minima legislativamente fissata, verificata ed attestata dal notaio;
  • Il contenuto dell’attestazione deve essere la consistenza patrimoniale netta del patrimonio e non solo il superamento della soglia minima.

Gli Enti Preesistenti

Per gli enti preesistenti in possesso di personalità giuridica, l’art. 22 comma 1bis del CTS prevede che l’iscrizione al Runts avvenga seguendo diverse procedure:

  • verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura di €15.000 per le associazioni ed €30.000 per le fondazioni del terzo settore, considerato requisito essenziale per la qualifica di ETS;
  • Ricostituzione del patrimonio minimo nel caso fosse diminuito di oltre un terzo, in conseguenza delle perdite di esercizio;
  • possibilità di presentare una situazione patrimoniale aggiornata, in sostituzione della relazione giurata;
  • Obbligo di verifica notarile per l’iscrizione.

Gli enti preesistenti, o già iscritti al Runts, o enti privi della qualifica di ETS di cui intendono avvalersi, si trovano di fronte ad una situazione dinamica quotidiana sulle mutazioni del loro patrimonio con movimento in passivo e/o attivo.

Soltanto in questo caso, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell’istanza completa della relazione dell’organo di controllo, o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione.

Per i notai, il momento da cui far decorrere a ritroso i 120 giorni non coincide con l’istanza, bensì quando viene assunta la delibera dell’assemblea (anteriore all’istanza).

Patrimonio minimo e Patrimonio incrementale

Per la verifica del patrimonio minimo degli enti preesistenti, il notaio può consultare tutti i documenti contabili che ritiene necessari, attestando tutta la consistenza patrimoniale nella sua interezza tra cui l’eventuale parte eccedente la soglia minima fissata dal quarto comma dell’art 22 del CTS (€15.000 associazioni ed €30.000 fondazioni terzo settore).

Si ricorda che sia il decreto RUNTS (art 22 commi 2 e 3 del CTS) che la circolare n9/2022 richiedono al notaio la sola verifica della sussistenza del patrimonio minimo. La specificità della composizione del patrimonio (denaro o beni diversi) deve essere già indicata all’interno della documentazione contabile e successivamente trascritta nell’atto notarile.

La conoscenza del valore patrimoniale può risultare utile anche in futuro nel caso di scioglimento dell’ente o cancellazione dal RUNTS in relazione al “patrimonio incrementale”, cioè: la parte di patrimonio creata successivamente all’iscrizione nel registro, sul quale grava l’obbligo di devoluzione (art 50 comma 2 del CTS, in relazione all’art 9 del CTS).

Il primo dato (valore netto del patrimonio) risulterà già nelle documentazioni allegate all’istanza di iscrizione dell’ente; il secondo (patrimonio incrementale) dovrà essere ricercato all’interno della documentazione contabile di supporto e non dall’attestazione del notaio.

La devoluzione del patrimonio incrementale deve essere fatta anche dagli ETS privi di personalità giuridica, per i quali la consistenza del patrimonio netto al momento dell’iscrizione al RUNTS non potrà che risultare dall’ultimo esercizio antecedente all’iscrizione.

Per quanto riguarda gli ETS con personalità giuridica, la funzione della verifica del patrimonio minimo e l’eventuale superamento della soglia, riguarda prevalentemente l’interesse di garantire a quest’ultimi i requisiti posti dal legislatore per il conseguimento della responsabilità limitata, più che garantire l’interesse di assicurare l’eventuale futura e corretta devoluzione del “patrimonio incrementale”.

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