Principali scadenze tributarie di febbraio per le società dilettantistiche
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In breve
Sono riportate le principali scadenze del mese di febbraio per i soggetti e gli organismi sportivi
Mercoledì 1° febbraio: ha inizio il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 per l’anno 2022.
Giovedì 16 febbraio:
– i soggetti minori che hanno optato per la liquidazione e il versamento trimestrale con la maggiorazione dell’1% devono versare l’IVA relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell’anno 2022;
– le a.s.d. e le s.s.d. che hanno aderito alla disciplina della l. 398/1991 ed effettuano la liquidazione trimestrale sulla base del prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, per cui non è prevista maggiorazione, hanno l’obbligo di versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre dell’anno 2022.
Mercoledì 28 febbraio: per i sostituti d’imposta è previsto il versamento del conguaglio tra le ritenute alla fonte e le imposte sui redditi da lavoro dipendente relative all’anno 2022.
Si ricorda inoltre che
– ogni 15 del mese sono dovute le imposte sui redditi e l’IVA per le a.s.d. e le s.s.d. che hanno scelto il regime previsto dalla l. 398/1991 e annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 dei corrispettivi e dei proventi incassati nel mese precedente.
– il giorno 16 di ogni mese per i soggetti in regime ordinario, deve operarsi il versamento della differenza tra l’IVA incassata sulle operazioni attive, sia registrate sia da registrare, e l’IVA pagata sulle operazioni passive, in riferimento al mese precedente;
per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche: deve avvenire il versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali IRPEF, relative ai compensi erogati come redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, redditi derivanti da attività di lavoro dipendente, assimilati o autonomo non esercitata abitualmente;
vi è, inoltre, la scadenza per il versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di co.co.co., assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente.
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