Abolizione del vincolo sportivo con il decreto 36

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In breve

Una delle maggiori novità presentate dalla Riforma dello sport riguarda sicuramente l’abolizione del vincolo sportivo, tema molto dibattuto tra gli operatori dello sport

La Riforma dello Sport costituisce un passaggio storico nei rapporti tra le società e gli atleti, per la presenza dell’art. 31 d.lgs. 36/2021 che sancisce l’abolizione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2023. Con la nuova disciplina i tesseramenti avranno durata annuale e si rinnoveranno automaticamente di stagione in stagione, avendo gli atleti possibilità di recesso dal tesseramento in qualsiasi momento.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per l’istituto del vincolo, considerando la natura controversa e i confronti sulla sua legittimità, che sono stati condotti per oltre trent’anni. La nuova norma, infatti, si inserisce nell’evoluzione iniziata con la sentenza Bosman degli anni ’90 della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che ha affermato il principio di libera circolazione dei lavoratori e, conseguentemente, ha cambiato i rapporti tra gli atleti professionisti e le società di appartenenza (per approfondimenti si rimanda all’articolo pubblicato in precedenza: https://www.fisconoprofit.it/2022/11/08/il-vincolo-sportivo-alla-luce-della-riforma-dello-sport-e-dellintervento-dellagcm/ ).

I soggetti maggiormente toccati dalle problematiche del vincolo sportivo erano rimasti quindi gli sportivi dilettanti, legati da rapporti di lunga durata con i sodalizi, con ripercussioni sullo svolgimento dell’attività agonistica e le inevitabili controversie, che ne seguivano.

Più volte si è denunciata l’illegittimità costituzionale del vincolo, che, però, ha trovato giustificazione, anche in pronunce giurisprudenziali, nel fatto che l’atleta con il tesseramento instaura un rapporto “contrattuale” con l’associazione o la società, che trasferisce sul soggetto diritti e doveri contenuti negli statuti e nei regolamenti della Federazione di appartenenza, configurandosi proprio come un atto di autonomia privata nei rapporti negoziali tra società e atleti.

La legittimità del vincolo è stata riconosciuta anche grazie alla disciplina garantista per lo scioglimento anticipato in presenza di circostanze eccezionali (cessione, fusione, estinzione, rinuncia al titolo sportivo), del rilascio del nulla osta o per la presenza di una giusta causa di interruzione del rapporto; in quest’ultimo caso l’atleta ha dovuto corrispondere al sodalizio un indennizzo, per garantire il contemperamento degli interessi coinvolti.

Il sistema del vincolo sportivo, per anni, ha consentito alle associazioni e alle società di poter investire nella formazione dei propri atleti. Invece, a causa dell’abolizione del vincolo gli organismi sportivi lamentano il rischio di non vedersi riconosciuti gli investimenti fatti per la crescita degli atleti, poiché questi sono liberi di cambiare società. Per ovviare a questa situazione, il legislatore della Riforma ha previsto un premio di formazione tecnica in caso di firma da parte dell’atleta del primo contratto di lavoro sportivo. Il premio dovrà essere corrisposto dalla nuova società a favore delle società dilettantistiche che hanno concorso allo sviluppo dello sportivo, il cui ammontare viene rimesso all’individuazione da parte delle Federazioni, seguendo determinati criteri e parametri.

L’obiettivo della nuova disciplina sul vincolo sportivo è di offrire una regolamentazione chiara e dettagliata, per limitare condotte al limite della legittimità e consentire agli sportivi di svolgere liberamente la propria attività.

ItaliaOggi di sabato 4 febbraio, ‘Abolizione del vincolo sportivo, una svolta storica che parte da Bosman’, a firma di Federica Ongaro

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