La figura dell’agente sportivo viene regolamentata

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In breve

Sia a livello nazionale col decreto 37/2021 sia a livello internazionale col Regolamento FIFA, sono molte le novità introdotte in questo 2023

Il 2023 si è aperto all’insegna di grandi novità per chi esercita la professione di agente sportivo.

Col 1° gennaio è entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo n. 37 del 2021, dedicato esclusivamente a chi esercita professionalmente tale attività. Il decreto ha così dettato le norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e ha fissato le regole per l’accesso alla professione e il suo esercizio.

È stata così sancita la definizione di agente sportivo, delineandolo come il soggetto che, sottoscrivendo ed eseguendo un contratto di mandato, opera al fine di mettere in contatto due o più soggetti, lavoratori e società, operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni o dal Cip. È fondamentale il fatto che finalmente si parli, più generalmente, di lavoratori sportivi, come la categoria beneficiaria delle prestazioni offerte dall’agente, il quale fino all’entrata in vigore era tenuto ad operare, nella sua quotidianità, esclusivamente con atleti professionisti, salvo rarissimi casi in cui gli era concessa la possibilità di assistere anche dilettanti, ma sempre in un’ottica di addivenire ad un contratto professionistico. L’allargamento delle tutele lavorative e la stessa estensione del concetto di lavoratore, amplia l’area operativa dell’agente sportivo anche al settore dilettantistico.

Come in precedenza già trattato da un nostro articolo, cui si rinvia (https://www.fisconoprofit.it/2022/12/13/la-professione-dellagente-sportivo-tra-riforma-dello-sport-e-fisco/), l’attuale decreto n. 37 ha elevato al rango legislativo la precedente normativa contenuta in varie fonti, come la legge di bilancio del 2018, molteplici DPCM e regolamenti federali che si erano susseguiti negli anni.

L’Italia aveva già dato, negli scorsi anni, una decisa svolta al proprio sistema di licenze, adottando un percorso rigido e chiuso di accesso alla professione, che si esplica tuttora attraverso una serie di esami (due presso il Coni e uno presso la Federazione in cui l’aspirante agente intende operare), venendo garantita così la massima preparazione da parte di coloro che superano le prove e ottengono il titolo per lavorare.

Così non è stato in passato, infatti precedentemente al 2017, si erano alternati periodi in cui era necessario svolgere un esame da procuratore o agente, a seconda del decreto che regolava la materia, e periodi in cui si era assistito ad un pieno libero accesso indiscriminato per tutti, cosiddetta “deregulation”. Varie critiche erano seguite a questo apparato troppo permissivo e poco attento alle esigenze di capacità e professionalità, che sono alla base di un lavoro che si fonda sulle relazioni interpersonali e sulla fiducia tra tutte le parti; perciò, col 2018 si era assistito alla reintroduzione di un sistema di licenze fondato sul superamento di specifiche prove e così tale struttura è stata correttamente mantenuta dal nuovo d.lgs. 37/2021.

Al termine dello scorso mondiale di calcio anche la FIFA ha deciso di terminare quel periodo di assenza di regole e ha dunque introdotto il nuovo Regolamento degli agenti del calcio, apportando novità che disciplinano l’accesso e l’attività.

Tale Regolamento è composto da due gruppi di norme che entreranno in vigore in due fasi distinte:

– a partire dal 9 gennaio 2023 sono stati introdotti gli articoli da 1 a 10 e da 22 a 27, relativi al procedimento riguardante l’ottenimento della licenza

– a partire dal 1° ottobre 2023 entrerà in vigore il resto delle disposizioni, che andranno ad incidere concretamente sull’attività degli agenti sportivi (transitoriamente, tutti i precedenti contratti restano validi fino al loro termine, senza alcuna possibilità di ulteriore proroga)

Tra i punti fondamentali di questo testo, che si applicherà per tutti i trasferimenti e le trattative che si svolgono a livello internazionale, sicuramente spicca l’obbligo di esame abilitativo presso la FIFA, che dovrà essere superato da quanti non rientrino nelle categorie di coloro che hanno, alternativamente, ottenuto una licenza Fifa in precedenza o che si siano abilitati conformemente alle leggi nazionali prima dell’entrata in vigore del 9 gennaio.

Altro aspetto molto rilevante è la fissazione di limiti ai compensi degli agenti, per quanto riguarda le trattative internazionali, secondo parametri già predisposti:

-se il cliente è un giocatore, allenatore o società, qualora il salario sia fino a 200.000 dollari, l’agente potrà ricevere una commissione del 5%; se percepisce una somma maggiore, allora il 3%

– se il cliente è sia la persona fisica sia la società, qualora il salario sia fino a 200.000 dollari, l’agente potrà ricevere una commissione del 10%; se maggiore, il 6%

– se il cliente è solamente la società cedente, il limite è il 10% del corrispettivo di trasferimento

Quest’ultimo caso di doppia rappresentanza non costituisce conflitto di interessi qualora i propri servizi siano resi in favore della persona fisica e del club cessionario, se la condizione è stata accettata per iscritto da entrambe le parti coinvolte.

Al di fuori di queste circostanze, i regolamenti nazionali continuano ad applicarsi alle vicende aventi dimensione nazionale.

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