Le società sportive di fronte ad un accertamento fiscale

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In breve

L’accertamento fiscale subito da un sodalizio sportivo dilettantistico si deve fondare su prove prodotte dall’agenzia finanziaria

In un recentissimo articolo pubblicato su questo sito (di cui riportiamo il link per avere una visione più ampia dell’argomento di cui trattiamo: https://www.fisconoprofit.it/2023/02/15/essere-a-s-d-non-significa-essere-privi-di-fine-di-lucro/), abbiamo segnalato l’importanza che la associazione o società sportiva dilettantistica abbia tutti i requisiti non solo formali, ma anche fattuali, che dimostrino lo svolgimento di attività senza fini di lucro, per poter accedere a tutti i vantaggi previsti per i soggetti rientranti in questa categoria.

In fase di accertamento fiscale, infatti, la qualificazione dell’attività svolta, in senso sportivo o in senso commerciale, può determinare in quest’ultima ipotesi il disconoscimento delle agevolazioni contenute nell’art. 148, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in materia di non commercialità delle attività eseguite in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati e dei partecipanti, e il venir meno della possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m), relativa ai compensi percepiti che sono computati quali redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”.

La differenza è quindi netta e rilevante per un’a.s.d. o s.s.d. e però devono tenersi distinte le situazioni che caratterizzano l’attività commerciale e l’attività sportiva. La prima, infatti, persegue il fine di lucro per la propria ragione sociale e può scegliere di offrire servizi sportivi, al contrario la seconda ha in sé la caratterizzazione dell’assoluta assenza di fini lucrativi.

Per la riqualificazione di quella sportiva in senso commerciale, pertanto, dovrà necessariamente essere accertato l’obiettivo lucrativo, benché questo sia stato occultato sotto diversa natura simulativa. Solo a questo punto potranno essere disconosciute le agevolazioni che sono ricondotte alla natura sportiva e non commerciale di un ente (in questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione , con l’ordinanza 6 giugno 2018, n. 14696).

Questo è un onere che chiaramente ricade in capo all’amministrazione finanziaria, come si evince dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli n. 125 del 26 novembre 2019, secondo la quale l’onere della prova circa lo svolgimento di un’attività commerciale compete all’amministrazione finanziaria che intende escludere l’applicazione della legislazione di favore; l’accertamento dell’attività svolta, dello scopo di lucro e la verifica dei requisiti di legge devono avvenire in concreto (nel caso di specie non è stata ritenuta sufficiente la contestazione di non conformità di alcune clausole statutarie alle disposizioni di legge).

Come ha avuto modo di precisare la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, nella sentenza n. 1797 del 27 giugno 2022, per la corretta qualificazione fiscale come ente sportivo dilettantistico, le associazioni devono dotarsi di uno statuto che contenga i requisiti di cui all’art. 90, commi 17 e 18 della legge 289/2002 (trasfusi ora nel d.lgs. 36/2021), così da perfezionarsi la natura sportivo-dilettantistica dell’ente, certificata inoltre dall’iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il Coni (si ricordi che con la Riforma dello sport è stato introdotto l’ulteriore registro).

In definitiva, essere regolarmente costituito, affiliato e iscritto negli appositi registri, oltre allo svolgimento effettivo di attività sportiva riconosciuta, consente all’ente sportivo di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per società e associazioni non aventi fine di lucro, ricadendo sull’ufficio finanziario il dovere di dimostrare l’assenza dei requisiti presupposti.

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