Profili fiscali nell’attività di a.s.d. e s.s.d.

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In breve

La Riforma dello Sport segna un’importante distinzione riguardo l’attività svolta

Alla luce della normativa contenuta nella riforma che si appresta ad entrare in vigore a partire, ad oggi, dal prossimo 1° luglio, è bene inquadrare correttamente i profili fiscali che concernono le attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

Il d.lgs. 36/2021 prevede e definisce le attività che i sodalizi sportivi svolgono, classificandole, alternativamente, in attività principale e attività secondaria e strumentale.

Per principale si intende quella sportiva dilettantistica, la quale ricomprende la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva stessa (art. 7, comma 1, lett. b). Tale componente deve essere espressamente prevista dallo statuto dell’ente.

Al fianco di questa, è prevista, all’art. 9 del decreto, la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di svolgere attività che siano diverse da quelle principali, come definite al periodo precedente, purché sia consentito all’interno dello statuto o dell’atto costitutivo. Tale seconda categoria di attività si distingue per la natura secondaria o strumentale rispetto a quella principale-istituzionale, secondo la previsione che segue i criteri e i limiti che verranno definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica cui viene delegata la materia sportiva, cioè il Ministero dello Sport, mediante decreto da adottarsi in concerto col Ministro dell’economia e delle Finanze.

In particolare, si prevede che la norma avrà un forte impatto in riferimento ai profili fiscali connessi con la gestione degli impianti sportivi da parte delle società e associazioni sportive.

Infatti nelle convenzioni che vengono stipulate tra la pubblica amministrazione, proprietaria dell’impianto sportivo dato in concessione, e le a.s.d. e le s.s.d. è prevista la corresponsione di un contributo a favore di chi ottiene la gestione del bene per i servizi offerti nell’ambito dell’attività sportiva svolta.

Fino ad oggi, la normativa fiscale che veniva applicata al caso in questione era riconducibile all’art. 143, comma 3, lett. b) del Testo unico sulle imposte delle imposte sui redditi (Tuir, d.P.R. 917 del 1986). Appartenendo i sodalizi sportivi dilettantistici alla categoria degli enti non commerciali, i  contributi, corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento  convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, non concorrono alla formazione del reddito di tali enti.

Tale disciplina è però destinata a non vedere più l’applicazione nemmeno per gli enti non commerciali poiché, alla luce dell’art. 9 del decreto sul lavoro sportivo, i proventi derivanti dalla gestione dell’impiantistica sportiva saranno classificati attività secondaria e strumentale, pertanto non istituzionale.

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