L’Istituto per il Credito Sportivo è soggetto alla giurisdizione del TAR

Condividi questa pagina:

In breve

Le Sezioni Unite di Cassazione definitivamente riconoscono la natura di soggetto di diritto pubblico all’Istituto

L’Istituto per il Credito Sportivo è stato creato nel 1957 ad opera della legge n. 1295 ed è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 385/1993, per fornire supporto economico e non solo allo sviluppo dello sport in Italia, e, nel corso degli anni, si è rivelato uno strumento molto prezioso per tutto il settore, esercitando credito e gestendo fondi speciali.

Proprio l’articolo 1, prima dell’abrogazione del testo di legge che lo conteneva, recitava: “E’  istituito  l’Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma”; anche lo Statuto afferma la natura di diritto pubblico dell’ente.

Tale concezione ha però subito un superamento, sia per l’abrogazione della legge di riferimento sia per l’interpretazione che la giurisprudenza amministrativa ha dato circa la natura dell’Istituto, nonostante la normativa che lo disciplina. In particolare, il culmine lo si è raggiunto con la sentenza del TAR Roma, n. 5336 del 2020, il quale ha definito l’ICS un ente pubblico economico, che è una categoria residuale cui è assimilabile la definizione di impresa pubblica, statuendo che esso può svolgere attività imprenditoriale ponendosi sullo stesso piano dei comuni imprenditori e senza applicazione, di conseguenza, di alcuna funzione pubblicistica disciplinata dalla legge né di principi sul procedimento amministrativo; in quanto sopporta interamente il rischio d’impresa, in un settore aperto alla concorrenza, non essendoci alcun meccanismo di ripianamento automatico delle perdite da parte della pubblica amministrazione, esso non si sottrae alle regole dell’economia di mercato.

La vicenda era sorta proprio in seguito all’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di servizi indetta dall’Istituto, la quale aveva visto vincente una società partecipante in presunta violazione del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016); la società, pur essendosi classificata al primo posto in graduatoria, non era stata scelta e  aveva quindi impugnato il risultato, sostenendo la propria posizione in ragione della natura pubblicistica dell’ente. Tale visione non aveva però trovato la condivisione del giudice amministrativo, il quale aveva ritenuto assolutamente inapplicabili le regole sugli appalti pubblici alla suddetta gara e aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Contro questa ricostruzione si è posto il Consiglio di Stato, con la sentenza d’appello n. 6272 del 2022, mediante la quale ha riconosciuto i caratteri di organismo di diritto pubblico dell’ICS e, conseguentemente, la giurisdizione del giudice amministrativo. La pronuncia ha valorizzato gli elementi dell’attività svolta, degli organi che lo costituiscono, dei controlli cui è sottoposto e del sostegno finanziario pubblico; inoltre, è stato evidenziato il fatto che persegua interessi generali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale e sovranazionale, attraverso un’attività che non assume carattere industriale o commerciale e rimane estranea al rischio imprenditoriale (pertanto venendo esplicato il requisito teleologico previsto dall’art. 3, comma 1 lett. d), n. 1 del d.lgs. 50/2016).

Avverso la decisione dei giudici di Palazzo Spada, l’Istituto stesso ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quale hanno posto la parola fine alla controversia con l’ordinanza n. 974 del 13 gennaio 2023.

Il giudice di legittimità, facendo proprie le nozioni affermatesi anche presso il giudice dell’UE, è giunto alla conclusione di qualificare l’ICS nel senso di organismo di diritto pubblico e di applicare la relativa disciplina dell’evidenza pubblica, tenuto conto dei profili di fatto e di diritto concernenti la natura, le ragioni istitutive, le funzioni e le modalità operative dell’ente. È stato infatti sottolineato che lo Stato mantiene un’influenza determinante nel settore del credito per lo sport attraverso l’Istituto e nella sua concreta operatività (lavori, servizi e forniture).

Da questa ricostruzione giurisprudenziale ne discende, definitivamente, la natura di organismo di diritto pubblico dell’Istituto per il Credito Sportivo e l’applicabilità della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici alla sua azione.

Condividi questa pagina:

Scopri i vantaggi di Fisconoprofit

Registrati

Partner