Responsabilità del rappresentante dell’a.s.d.

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In breve

I giudici di Cassazione sono tornati a pronunciarsi sulla responsabilità del rappresentante di un ente sportivo, anche in riferimento alle obbligazioni tributarie

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7906 pubblicata lo scorso 17 marzo, è tornata a decidere un caso riguardante la responsabilità di un soggetto che ha agito in nome e per conto di alcune associazioni.

La vicenda trae origine da un controllo disposto dalla Direzione Provinciale, il quale portò alla notificazione di diversi avvisi di accertamento relativi all’IVA emessi contro alcune associazioni sportive dilettantistiche, ritenute appositamente costituite per ottenere introiti da destinare all’unica associazione che svolgeva negli effetti l’attività sportiva. Il contribuente, ritenuto responsabile per aver preso attivamente parte nella gestione di queste associazioni, impugnando i suddetti avvisi, diede avvio alle vicissitudini processuali che portarono prima alla pronuncia dei giudici di merito e infine di quello di legittimità.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ritenne fondata la responsabilità del contribuente, in quanto le associazioni non potevano beneficiare delle agevolazioni accordate dalla l. 398/1991 e il soggetto aveva agito direttamente, effettuando transazioni e stipulando contratti di sponsorizzazione.

In secondo grado, l’organismo Regionale confermò la precedente pronuncia, in particolare soffermandosi sulla circostanza per cui il contribuente aveva procurato clientela e agito in nome e per conto delle associazioni, come loro rappresentante. Su tali basi, fu riconosciuto che “non è la carica in sé il presupposto della responsabilità solidale, ma il compimento di atti di gestione in favore e per conto della associazione medesima che, ricollegandosi ad una concreta ingerenza nell’attività dell’ente determinante la creazione di rapporti obbligatori, fa ritenere il soggetto agente obbligato in solido con l’associazione per le obbligazioni da questa assunte”. Per tali ragioni, dato il diretto coinvolgimento negli atti di gestione, l’obbligazione solidale deve essere estesa anche alle irregolarità fiscali contestate e non limitate ai contratti sottoscritti direttamente.

Davanti alla Corte di Cassazione, è stato presentato ricorso contro la sentenza di appello, deducendo in special modo l’illegittimità dell’interpretazione data all’art. 38 c.c. dai giudici, mediante la quale era stata estesa la responsabilità del soggetto anche in riferimento alla presentazione delle dichiarazioni tributarie e al versamento delle imposte, che al contrario, secondo la tesi del ricorrente, sarebbero obbligazioni tributarie rimaste esclusivamente in capo ai legali rappresentanti di ciascuna associazione.

I giudici di legittimità, richiamando quattro precedenti ordinanze risalenti al 27 gennaio 2022, hanno precisato che, per aversi responsabilità personale e solidale, di cui all’art. 38 c.c., di chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è necessaria la titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma è sufficiente aver svolto attività negoziale per conto dell’ente e aver assunto obbligazioni tra questo e terzi (è significativo quelle che il soggetto compie e non tanto la carica che ricopre all’interno dell’ente; solo seguendo questo principio, l’art. 38 c.c. mantiene la propria funzione). Infatti, la responsabilità dell’individuo ha il carattere dell’accessorietà rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione; la ragione di tale istituto è insito nell’assenza di pubblicità legale del patrimonio dell’ente non riconosciuto e non si collega alla posizione ricoperta dal soggetto nella compagine sociale, ma attiene piuttosto al ruolo di fatto svolto nella concreta attività a favore dell’associazione.

Tale principio è applicabile anche in relazione ai debiti tributari, pertanto è chiamato a rispondere solidalmente colui che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato e per le obbligazioni sorte in detto arco temporale; ancora, pure il rappresentante legale subentrante è chiamato a rispondere per i debiti tributari originati nella pregressa gestione, poiché costui è obbligato a redigere e a presentare dichiarazione dei redditi, potendo eventualmente comunicare rettifiche.

Inoltre, essendo quella tributaria un’obbligazione che sorge ex lege, vi è un’inversione dell’onere della prova della responsabilità: assumendosi questa per presunzione, dovrà essere il soggetto chiamato a rispondere a dimostrare la propria estraneità alla gestione dell’ente.

La pronuncia conferma quindi la posizione della Corte nei confronti degli amministratori di fatto delle società.

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