RAS, il nuovo regolamento del Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche
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In breve
RAS: il regolamento, la tenuta e la conservazione; come iscriversi, le questioni risolte e quelle ancora da risolvere.
Con il decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2023, viene approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che abbreviamo in RAS), ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 39/2021, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Pubblichiamo in calce il predetto decreto, onde permetterne una attenta e completa lettura agli addetti ai lavori.
Il RAS è l’unico strumento certificatore della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 36/2021 e dell’art. 5, D.Lgs. n. 39/2021.
Inoltre, una delle novità è la previsione che tra gli enti sportivi dilettantistici vi rientrano anche (art. 6, D.Lgs. n. 36/2021) gli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e che esercitano l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche tra le attività di interesse generale (art. 5, D.Lgs. 117/2017).
Interamente gestito per via telematica, nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In aggiunta, in una sezione speciale, si trovano le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro serve per certificare la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a questa qualifica.
Regolamento del RAS
Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto da un Organismo sportivo, sostituendo a tutti gli effetti quello del CONI.
Il RAS è tenuto dal Dipartimento dello Sport, avvalendosi della società Sport e Salute SPA per la sua gestione, è accessibile tramite piattaforma web dal sito registro.sportsalute.eu ed è suddiviso in due sezioni:
- sezione pubblica: contiene i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro accessibili e consultabili da tutti;
- sezione riservata: contiene ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, ma visibili soltanto all’ente stesso dotato di username e password e anche, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.
Per potersi iscrivere, ogni ente sportivo deve possedere determinati requisiti elencati nell’articolo 5 del “Regolamento” consultabile per intero nell’allegato sottostante.
Tra di esse, rientra anche la necessaria convivenza tra attività sportiva, didattica e formativa con carattere cumulativo.
In aggiunta a ciò, è ribadita l’esclusione dall’iscrizione al RAS delle Asd e Ssd di secondo livello.
Quali informazioni devono essere fornite al RAS per l’iscrizione?
La domanda d’iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta dell’ente sportivo
dilettantistico, per il tramite dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi.
Per poter accreditarsi in piattaforma è necessario fornire le seguenti informazioni:
- Responsabile Legale;
- Codice Fiscale Ente Sportivo;
- Residenza del Legale Rappresentante;
- Documento d’Identità: numero e tipologia del documento allegandolo con file PDF (fronte e retro);
- Informazioni di Contatto;
- Dichiarazione sostitutiva: allegando file PDF,
e successivamente compilare il modulo di richiesta di iscrizione al Registro con i dati elencati dalla pagina 10 in poi dell’allegato.
E’ possibile controllare lo stato della propria domanda, accedendo al sito.
In caso di accettazione della domanda, si può stampare l’attestato provvisto di un QR Code che permette di verificare in tempo reale le informazioni presenti nel Registro.
Nel caso di domande parziali o irricevibili, il processo di iscrizione al RAS non andrà a buon fine.
In questa situazione è previsto il soccorso istruttorio per consentire di risolvere eventuali carenze nella formulazione della domanda.
Cancellazione dal RAS
La cancellazione di un Ente Sportivo dal Registro avviene, oltre che per mancata riaffiliazione, a seguito di istanza motivata da parte dell’ente stesso, o di un accertamento d’ufficio che evidenza la mancanza di determinati requisiti, o a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, o in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente, o carenza dei requisiti necessari per rimanere all’interno del Registro.
Questioni risolte dal Registro
Informazioni da fornire per l’iscrizione al RAS
Il nuovo regolamento risolve un problema legato alle informazioni da fornire.
Ora, in fase di iscrizione non è più necessario indicare le attività svolte, ma viene introdotto l’obbligo agli enti sportivi dilettantistici di “ trasmettere tramite l’Organismo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, con apposita dichiarazione e non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al RAS, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”.
In aggiunta, è previsto anche: “ i dati riferiti all’attività sportiva, comprendendo sia quella didattica che quella formativa svolta dall’ente sportivo, devono essere trasmessi dall’ente stesso seguendo la stessa procedura di prima non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento”.
Nel caso in cui ci siano delle modifiche o degli aggiornamenti dell’ente sportivo dilettantistico iscritto, compreso anche l’aggiornamento degli amministratori in carica, questi devono essere comunicati entro il 31 gennaio dell’anno successivo, seguendo sempre le seguenti modalità: “la trasmissione avviene con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro”.
Atto costitutivo e Statuto
A differenza della precedente versione, ad oggi è previsto il deposito dell’atto costitutivo e dello statuto.
Questo non solo rappresenta uno strumento di trasparenza per i terzi che entrano in contatto con l’ente sportivo, ma assicura anche la possibilità per il notaio di depositare l’atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume personalità giuridica, attraverso l’iscrizione al RAS.
Il Dlgs 39/2021 prevede che “il notaio depositi l’atto presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport”, ma non che sia pubblicato sul Registro.
Soggetti legittimati ad operare sulla piattaforma
In questo caso, il nuovo regolamento prevede: “E’ data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di quest’ultimi non deve essere inferiore a tre. Inoltre, il Legale Rappresentante ha la facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento”.
Quindi, il Legale Rappresentante ha il compito di comunicare l’elenco dei delegati che potranno operare sul Registro per assolvere a tutte le comunicazioni previste, a prescindere che si tratti dell’organismo sportivo affiliante o dell’eventuale iscrizione in albi professionali.
Questioni ancora da risolvere
Alle questioni risolte si aggiungono i punti sottostanti che devono trovare soluzione, eventualmente nei provvedimenti correttivi conseguenti al percorso di audizioni in corso o anche attraverso circolari del Ministero dello Sport:
1. Definizione del procedimento di accreditamento delle discipline sportive regolamentate dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI:
In merito alla definizione di sport come “ qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizione di tutti i livelli”.
L’attuale elenco di discipline sportive espressamente riconosciute dal CONI dovrebbe essere superato.
La domanda che ci si pone è se sarà il Registro ad accogliere le istanze degli Organismi sportivi affilianti, quale sarà la procedura e se l’inserimento della disciplina nell’elenco avrà effetti per tutti gli organismi sportivi.
2. Maggiori chiarimenti in merito all’iscrivibilità nel Registro dei sodalizi che svolgono indifferentemente attività sportiva o attività didattica
3. Semplificazione:
La legge delega impone semplificazione; ciò implica il non dover chiedere informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, razionalizzando gli adempimenti e la gestione dei diversi Registri. Si riterrebbe, quindi, necessario:
- garantire agli enti iscritti nel Runts la possibilità di iscriversi al RAS con modalità semplificate, cioè: che sia il Runts a trasferire le informazioni al RAS, similmente a quanto contemplato per le imprese sociali iscritte nel registro delle imprese che invia i dati al Runts.
- garantire alle Associazioni Sportive, che non siano anche ETS, interessate a beneficiare del 5×1000, la possibilità di fornire all’interno del RAS le informazioni utili per dimostrare la presenza dei requisiti richiesti.
- possibilità di descrivere le attività didattiche organizzate senza indicare i dati identificativi dei partecipanti, in quanto informazione non necessaria a descrivere l’attività svolta ai fini del riconoscimento della natura sportiva dilettantistica.
4. Necessità di estendere la semplificazione prevista per la gestione degli adempimenti lavoristici a federazioni, Discipline sportive associate ad Enti di promozione sportiva, oggi esclusi in quanto non iscritti nel RAS atteso che il relativo riconoscimento avviene con la delibera del CONI.
5. Acquisizione Personalità Giuridica:
Il regolamento si limita ad affermare che “Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica , secondo l’art 14 del Dlgs 28 febbraio 2021 n 39, attraverso le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport”.
Sarebbe opportuno per le associazioni che acquisiscono la personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro il deposito del bilancio del sodalizio.
Originariamente previsto nel Dlgs n 39/2021 e poi non più richiesto dopo le modifiche apportate dal D.L. 73/2021.
Il bilancio depositato può essere uno strumento importante quando ci si rapporta con associazioni che otterranno la personalità giuridica senza dover vantare un patrimonio sociale minimo, dal momento che in questo caso risponde solo il patrimonio sociale per eventuali obbligazioni.
Altro aspetto che dovrebbe essere approfondito è l’obbligo, con riferimento agli amministratori, di conservare l’integrità del patrimonio sociale per proteggere l’interesse di quanti vantano diritti di natura patrimoniale nei confronti dell’ente sportivo.
Inoltre, sarebbe opportuno adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’ente con lo scopo di monitorare e rilevare tempestivamente situazioni che possono pregiudicare il mantenimento degli equilibri economici e finanziari.
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