Cassazione: senza dichiarazione dei redditi nessun regime agevolato è riconosciuto
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In breve
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recentissima ordinanza in cui non lascia spazio a deroghe
I giudici di legittimità hanno emesso lo scorso 14 aprile l’ordinanza n. 9973, con la quale si sono pronunciati su un caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte di un’associazione sportiva dilettantistica.
Il caso risale a più di 15 anni fa, quando l’Agenzia delle Entrate notificò all’a.s.d. un avviso di accertamento con il quale contestò la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento. In questo modo, l’Agenzia dell’entrate ritenne che l’attività svolta dall’ente fosse interamente riconducibile ad attività commerciale e, come tale, dovesse procedersi alla tassazione ordinaria del reddito prodotto.
L’associazione sportiva aveva immediatamente presentato ricorso alla competente Commissione Tributaria che le diede ragione, annullando l’avviso di accertamento, e così anche avvenne, in sede d’appello, dove l’annullamento venne confermato.
L’Agenzia delle entrate ha allora presentato ricorso in Cassazione.
I giudici del supremo consesso hanno ribaltato le pronunce dei gradi di merito e hanno riscontrato l’illegittimità delle relative pronunce.
In particolare, è stato fermamente statuito che, anche qualora l’associazione scelga il regime di tassazione previsto dalla legge n. 398/1991, su di essa vige comunque l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, poiché tale dichiarazione costituisce il presupposto indispensabile per poter riconoscere l’agevolazione.
Tale dovere deriva dall’art. 1 del d.P.R. n. 600/1973 che prevede l’onere di dichiarazione annuale dei redditi posseduti in capo ad ogni soggetto passivo, anche se non sorge alcun debito d’imposta, e stabilisce che i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili presentino la dichiarazione anche in assenza di redditi.
Ad avviso della Corte, la mancata dichiarazione dei redditi non permette, infatti, di stabilire l’ammontare forfetario delle imposte e la conseguenza risiede nel venire meno del regime fiscale di favore. Ne deriva perciò che tutti gli enti sportivi dilettantistici devono regolarmente presentare la propria dichiarazione dei redditi per poter accedere e conservare la tassazione agevolata che l’ordinamento permette loro di godere.
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