ASD/SSD: le comunicazioni di lavoro nel RAS
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In breve
Non tranquillizzante la “questione INAIL”: manca ancora una indicazione in merito alle aliquote da applicare e alle eventuali soglie di esenzione da tenere in considerazione. Non un buon inizio!
La riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021) è operativa dal 1° luglio 2023, ma si rimane in attesa delle novità in arrivo con il “correttivo-bis”, annunciate per la seconda metà del mese.
Gli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo, di importo superiore a 5.000,00 euro, da trasmettere al RAS (art. 28, comma 3, D.Lgs. 36/2021) sono quelli che forse assillano di più, dal momento che per gli adeguamenti statutari non è previsto un termine (il correttivo, se approvato come in bozza, concede tempo fino al 31 dicembre 2023). La comunicazione al RAS equivale, a tutti gli effetti, a quella fatta al Centro per l’Impiego; ma è proprio questo il problema: non essendo prevista una dilazione al momento (solo il “correttivo” fa slittare gli adempimenti al 31 ottobre 2023), si rischia l’applicazione di sanzioni “pesanti” in caso di mancata comunicazione.
Non tranquillizzante la “questione INAIL”: manca ancora una indicazione in merito alle aliquote da applicare e alle eventuali soglie di esenzione da tenere in considerazione. Non un buon inizio!
Ombre anche per i “volontari sportivi”: coloro che svolgono a titolo gratuito e spontaneo attività per le ASD/SSD, con previsione di divieto di remunerazione e per contro obbligo di assicurazione per RC terzi.
Tornando agli statuti, confidando nel “correttivo”, entro fine anno dovremo adeguarlo con una assemblea straordinaria alle nuove norme (art. 7, D.Lgs. n. 36/2021), inserendo, oltre alle clausole già note dalla legge 289/2002 (nella speranza che in oltre vent’anni siano state acquisite – ndr), anche quelle specificatamente rivolte alle modalità di svolgimento delle attività: le attività “sportive dilettantistiche” devono svolgersi necessariamente in via stabile e principale (ivi comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza), mentre quelle strumentali e secondarie vanno esercitate secondo criteri e limiti da definirsi con futuro decreto.
Dal 1° luglio 2023 possono assumere la qualifica di associazione (riconosciuta e non), società (di capitali e cooperative) e enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, anche l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (anche Fondazioni ETS).
Dal 1° luglio 2023 è fatto divieto agli amministratori di Asd/Ssd di ricoprire qualsiasi carica in altre Asd/Ssd nell’ambito della medesima Fsn/Dsa/Eps riconosciuti dal CONI.
Il Sole 24 Ore del 5 luglio 2023, pag. 38, a firma di Andrea Mancino, Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
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