Volontari nel Terzo Settore: il registro è senza bollo

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In breve

Gli Enti del Terzo Settore hanno l’obbligo di vidimazione del registro dei volontari, in esenzione da imposta di bollo.

Il 4 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta n 333 i dubbi sulla necessità o meno dell’imposta di bollo per il registro del volontari non occasionali che operano nel Terzo Settore.

Volontari: le norme per l’esenzione dal bollo

Prima di vedere quali sono le norme di riferimento, è importante specificare una cosa: è richiesta la validazione di tutte le pagine del registro attraverso la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio ad opera di un notaio che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

In base all’ art 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore, se la richiesta di vidimazione è presentata al Notaio o al Segretario del Comune da parte di una delle figure elencante nell’art 4 del decreto legislativo 117/2017 (es. Aps, Odv, ecc. iscritte nel Runts) si può godere del trattamento di esenzione dall’imposta di bollo.

Infatti l’art. 82, per le disposizioni che riguardano imposte indirette e tributi locali, dispone l’agevolazione dell’esenzione di imposta di bollo per atti o documenti posti in essere o richiesti dagli Enti del Terzo Settore (tra cui il registro dei volontari), comprendendo anche le cooperative sociali ed escludendo le imprese sociali costituite sotto forma di società.

Quindi, prendendo in considerazione anche l’art 17 del Codice del Terzo Settore, “Volontario e attività di volontariato”, gli enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ma sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro quelli che svolgono attività non occasionale.

Si ricorda, inoltre, che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Si ricorda infine che la prima importante novità introdotta dall’art. 18 del Codice del Terzo settore è l’obbligo per gli enti di assicurare i volontari di cui si avvalgono per malattie e infortuni connessi alle loro attività di volontariato e per responsabilità civile per danni a terzi sempre connessi all’attività svolta presso l’ente.

Italia Oggi, mercoledì 5 Luglio 2023, pag. 31 “Volontari Terzo Settore, il registro è senza bollo” a firma di Maria Montero

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