Non solo attività esenti Iva nel decreto Pa bis
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In breve
Tax credit per le sponsorizzazioni (escluse Asd e Ssd in regime ex lege 398/91) e regime di esenzione Iva per le prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport (D.L. n. 75, convertito con modificazioni nella legge n. 112/2023, G.U. del 16/8/2023 n. 190, in vigore dal 17 agosto 2023).
Credito d’imposta per le spese pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, anche per il terzo trimestre 2023 per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che sostengono le leghe, le società professionistiche, ma anche Asd e Ssd che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito ammonta al 50% dell’investimento effettuato nel limite delle risorse disponibili e degli aiuti “de minimis” (fondi disponibili per 1 milione di euro) e richiede un investimento pubblicitario non inferiore a 10mila euro a condizione che nell’anno 2022 abbiano prodotto ricavi annui ricompresi tra i 150mila e i 15 milioni di euro (parliamo dello sponsor, che se neo-costituito non deve fare il raffronto ma basta che la campagna sia di almeno 10.000 euro). Ne restano escluse le Asd e Ssd che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 16/12/1991. Accesso tramite la piattaforma on-line del Dipartimento dello Sport.
Altro punto importante del Decreto Pa bis è l’esenzione Iva per i servizi connessi con la pratica sportiva, ivi compresi quelli didattici e formativi. Riguarda in particolare i corrispettivi specifici delle Asd e delle Ssd che dal 17 agosto 2023 dovrebbero cambiare regime (finora articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972).
La disposizione non è “coordinata” con l’entrata in vigore del D.L. 146 /2021, ora fissata al 1° luglio 2024, che attrae nel regime di esenzione le prestazioni svolte dalle Asd, lasciando le Ssd nel regime di imponibilità Iva. Non è coordinata neppure che la delega fiscale (legge 111 del 9 agosto 2023, articoli 7 e 9), né con il necessario vaglio Ue per superare l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate che, in conformità alla Corte di Giustizia Europea, collocava tra le operazioni imponibili Iva quelle formative, qualora non legate all’acquisizione di competenze professionali.
Un guazzabuglio dell’estate 2023 che attende necessarie prese di posizioni, onde evitare di prendere strade sbagliate per la fretta di operare in “esenzione Iva”, lasciando la non abrogata “esclusione” art. 4, comma 4, legge Iva. “Calma e gesso” … “la soluzione più ragionevole potrebbe essere quella di coordinare gli interventi Iva e nel frattempo differire al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore anche di questa nuova misura”.
Il Sole 24 ore del 19 agosto 2023, pag. 18, a firma di Daniele Gro e Gabriele Sepio
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