Sport dilettanti: al vaglio le collaborazioni
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In breve
Eliminato finalmente l’obbligo di presentazione del modello Eas; esclusione Inail per le co.co.co. sportive e per i professionisti titolari di partita Iva; entro il 31 dicembre 2023 si dovranno adeguare gli statuti per mantenere l’iscrizione nel RAS.
Le mansioni idonee a qualificare un rapporto di lavoro come “sportivo” saranno trasmesse dalle Fsn/Dsa tramite il Coni e il Cip e sottoposte al vaglio del Dipartimento dello Sport, sentito il Ministero del Lavoro. Queste in aggiunta a quelle già previste dall’ art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, vale a dire: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
Il decreto correttivo (D.Lgs. n. 120/2023) incrementa da 18 a 24 ore le ore che consentono di usufruire della presunzione semplice per qualificare un rapporto come co.co.co.; per le collaborazioni amministrativo-gestionali viene applicata la medesima aliquota contributiva dei lavoratori sportivi.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva non sono soggetti ad Inail, al pari dei lavoratori sportivi titolari di partita Iva; esclusione dalla base imponibile Irap fino a 85.000 euro; da chiarire le modalità di rimborso dei contributi versati per i co.co.co. (periodo luglio-novembre 2023 per le Asd/Ssd che hanno avuto ricavi nell’anno precedente inferiori a 100mila euro).
Più tempo per gli adempimenti e per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dei co.co.co.: 31 ottobre 2023 per il periodo luglio-settembre 2023.
Scadenza fissata, invece, al 31 dicembre 2023 per adeguare gli statuti al fine di mantenere l’iscrizione nel registro, senza il pagamento dell’imposta di registro; nessuna soglia di esenzione per i premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive: ritenuta del 20% (inizialmente si era ipotizzato una franchigia di 300 euro).
Il Sole 24 Ore di giovedì 7 settembre 2023, a firma di Andrea Mancino e Gabriele Sepio
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