La nuova figura del “lavoratore sportivo”

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In breve

L’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, recita al comma 1: “… La disciplina […]

L’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, recita al comma 1: “… La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport …”. Il comma 2 riporta che il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro autonomo), in contrasto con la tesi interpretativa della circolare n. 1/2016 INL in tema di specificità.

Si giunge a prevedere per l’atleta professionista la presunzione di lavoro subordinato, mentre per l’atleta dilettante, la presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a cui si aggiungono determinate agevolazioni fiscali e contributive; perché vi sia “lavoro sportivo” occorre che sia svolto nell’ambito dell’ordinamento sportivo, tramite il tesseramento ad una Fsn/Dsa/Eps, nell’ambito di una prestazione “sportiva”, riconosciuta come tale.

Ne deriva che figure come: medici, fisioterapisti, custodi, manutentori, magazzinieri, cassiere, addetti alle pulizie, al marketing e alla comunicazione, non potranno mai essere “lavoratori sportivi”, in quanto la loro prestazione non differisce dalla medesima attività nei confronti di attività “non sportive”. Pertanto tutte queste figure dovranno essere inquadrate esclusivamente alla disciplina generale. Peraltro, nulla è cambiato rispetto al passato!

Euroconference NEWS online del 28 settembre 2023, a firma di Guido Martinelli

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