Il voto ai minori da prevedere nei nuovi statuti delle Asd
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In breve
Il Collegio di Garanzia del Coni si è di recente espresso con un proprio parere (pubblicato il 29/9/2023) e l’imminenza della modifica degli statuti delle Asd ci obbliga a qualche riflessione in merito.
La Federazione Italiana Scherma (FIS) ha posto un quesito al Collegio di Garanzia del Coni a seguito di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate ad una Asd affiliata, circa la posizione degli associati minorenni rispetto al voto in assemblea, dal momento che lo statuto prevede “che solo gli associati maggiorenni possono partecipare attivamente alle assemblee”. Sostiene l’Ade: “in presenza di soci minorenni deve infatti essere garantita la partecipazione delle assemblee a coloro che hanno la responsabilità genitoriale”.
La questione trova riscontro nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23228 del 4/10/2017 dove si è verificata tale mancanza in una Asd quando la stragrande maggioranza degli associati erano minorenni, costituendo una violazione al principio di democraticità “considerato che ogni potere decisionale viene in tal modo esercitato dai soli soci maggiorenni, che costituiscono una ristretta minoranza degli associati”.
Dal momento che la maggior parte degli attuali statuti delle Asd richiama il comma 8, lett. c) art. 148 TUIR che recita: “… prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione” (che fa parte delle clausole che danno diritto alle agevolazioni fiscali), la valutazione è ora quella se adeguarsi o meno alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni.
Il parere del Collegio analizza i diritti e gli obblighi derivanti dal tesseramento, per arrivare alla questione del diritto di voto dei minori nelle Asd e all’esercizio di tale diritto nel più ampio principio di democraticità, dove emerge il contrasto tra la norma del comma 8, lett. c) art. 148 TUIR e la sentenza della Cassazione citata.
Il Collegio di Garanzia invita le Asd affinché negli statuti prevedano il voto in assemblea dei minori per il tramite di uno dei genitori; così argomenta uno stralcio della sentenza: “il limite derivante dal riferimento alla maggiore età … non deve allora essere esasperato. Una lettura più attenta e meditata della norma di riferimento chiarisce e conferma che il legislatore ha unicamente voluto individuare nel soggetto maggiore di età colui che è legittimato ad esprimere il voto. Ma ciò posto, in entrambe le previsioni normative, il richiamo alla maggiore età si atteggia esclusivamente come un vero e proprio requisito minimo che non sopprime l’esercizio del diritto di voto da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale. Prova ne è, infatti, che nessuna espressa esclusione è in tal senso prevista. … Per contro, dall’impostazione sistematica che qui si è inteso privilegiare … discende piuttosto, in uno con la necessità di rispettare i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali, che, nell’associazione, il genitore adempie ad una funzione sostitutiva (art. 320 c.c.), agendo quale rappresentante del figlio e compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei suoi confronti. Ne consegue, allora, alla luce anche della funzione riconosciuta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.Lgs. 39/2021, e a fronte di un modello normativo il quale permette l’attività sostitutiva del genitore, che quanto va realmente riconsiderato non è tanto l’impianto regolatorio offerto dall’ordinamento sportivo (esigenze di chiarezza potrebbero semmai suggerire delle integrazioni), quanto prassi operative consolidatesi a partire da una letterale e meccanica applicazione di una formulazione normativa che non valorizza quella prospettiva di sistema che è necessario privilegiare”.
Si potrebbe, per contro, prevedere (anche nello statuto) che i minori vengano solo tesserati alla Fsn/Dsa/Eps da parte dell’Asd, senza associarli alla stessa, godendo delle stesse agevolazioni fiscali.
L’inserimento del voto dei minori nello statuto, così come ogni altra modifica statutaria diversa da quelle previste dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021), comporterà il pagamento dell’imposta di registro di 200,00 euro, mentre rimane sempre vigente l’esenzione da imposta di bollo con effetto dal 1/1/2019 (comma 646, art. 1, legge n. 145/2018 che ha modificato l’art. 27-bis della tabella allegata al DPR 642/72).
ItaliaOggi news online del 01/10/2023 ore 13:02, a firma di Maurizio Annitto e Guido Martinelli
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