La trasferta del lavoratore sportivo

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In breve

Si parla di “trasferta” ogni volta che un lavoratore svolge la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro indicata nel contratto di assunzione (dipendente) o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

E’ possibile erogare somme a titolo di rimborso quando il lavoratore sportivo sostenga spese per conto dell’Asd/Ssd. Tra queste le cd. spese di trasferta. La domanda è: quando queste somme non rientrano nel reddito del dipendente o del collaboratore? Con l’avvento della riforma dello sport e del nuovo concetto di lavoratore sportivo è quanto mai necessario capire quando su queste non si applicano trattenute fiscali e contributive (fatti salvi i limiti dei 15.000 euro per l’Irpef e dei 5.000 euro per l’Inps).

Facciamo subito un distinguo terminologico: si parla di tragitto casa-lavoro, con il quale intendiamo il percorso che il dipendente o il collaboratore compie ogni giorno dalla propria abitazione per recarsi a lavorare.

Invece, si parla di trasferta ogni volta che un lavoratore svolge la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro indicata nel contratto di assunzione (dipendente) o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Quando un dipendente o un collaboratore effettua una trasferta per uno o più giorni, utilizzando auto propria o a noleggioha diritto al rimborso chilometrico. La somma, che va calcolata secondo specifici criteri, andrà inserita in busta paga (se dipendente), non è tassata ed è deducibile per l’Asd/Ssd.

Si può però parlare di diritto al rimborso chilometrico solo quando vi è allontanamento dalla sede di lavoro. La legge non fa alcun riferimento all’abitazione del dipendente/collaboratore, che quindi non ha alcuna rilevanza. Questo vuol dire che il tragitto casa-lavoro non si può considerare trasferta, e quindi non va rimborsato né retribuito. Mentre infatti il rimborso chilometrico per trasferta è esente da imposte, le somme ricevute dal lavoratore per il tragitto casa lavoro sono tassate esattamente come il resto della retribuzione.

Soggetti interessati

Possono percepire somme a titolo di rimborso spese:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Collaboratori coordinati e continuativi, in quanto assimilati al reddito da lavoro dipendente.

Rimborso spese

Il rimborso delle spese consiste nella corresponsione di una somma in denaro da parte del datore di lavoro o committente al dipendente o collaboratore a titolo di rimborso delle spese da questi sostenute per conto della Asd/Ssd. Tale somma deve corrispondere a quanto anticipato dal dipendente/collaboratore ed essere documentata.

Trasferta

Si definisce trasferta l’attività lavorativa, su destinazione del proprio committente-datore, in un luogo diverso rispetto all’abituale sede di lavoro.

La sede di lavoro del dipendente o del collaboratore può essere:

  • quella stabilita nel contratto di assunzione o nella lettera di incarico;
  • la sede dell’Asd/Ssd, se nel contratto di assunzione non è indicata la sede del lavoro.

La sede di lavoro dell’amministratore può essere:

  • la sede della Asd/Ssd;
  • quella stabilita dall’atto di nomina;
  • il domicilio fiscale dell’amministratore stesso.

I Rimborsi spese legati alle Trasferte

L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tale disposizione sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, vale a dire la totale imponibilità di ciò che il dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro”.

Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro:

  1. nel primo caso le somme rientrano nel reddito di lavoro dipendente/cococo e quindi non sono esenti;
  2. nel secondo caso il TUIR prevede tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente o collaboratore: il sistema forfettario, il sistema analitico ed il sistema misto.

Il sistema Forfetario

Il sistema forfetario prevede un’indennità giornaliera determinata in via forfetaria diretta a rimborsare le spese sostenute, esente fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevato a euro 77,47 per le trasferte all’estero. Nonostante l’indennità non sia legata agli importi effettivamente spesi dal dipendente-collaboratore, dev’essere sempre giustificata da documentazione che comprovi l’effettivo svolgimento della trasferta.

Il sistema Analitico

Il sistema analitico o a “piè di lista” prevede l’esenzione delle spese analiticamente elencate con adeguata documentazione (fatture, ricevute) delle spese di vitto e alloggio oltre all’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei “rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero”. Con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 par. 2.4.1 sono state ricomprese tra le altre spese riconducibili alle franchigie suddette, quelle relative alla “lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (….).“ Sono invece interamente imponibili tutte quelle somme sostenute non inerenti alla trasferta di lavoro.

Il sistema Misto

Il sistema misto prevede una combinazione del sistema forfetario e di quello analitico. È possibile infatti erogare un’indennità forfetaria in aggiunta al rimborso analitico delle spese di vitto e/o di alloggio. Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell’indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfetario “puro”. In base alla previsione normativa, “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”. Tale “limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”.

Le franchigie di euro 46,48 euro e 77,47 euro sono pertanto ridotte:

  1. di 1/3 (franchigia di 30,99 euro, elevata a 61,65 euro per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente;
  2. di 2/3 (franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente.

Rimborso delle spese di viaggio 

In tutti e 3 i sistemi previsti dal TUIR i rimborsi analitici delle spese di viaggio e trasporto sono sempre esclusi dall’imponibile purché idoneamente documentate e purché siano sempre riferite a trasferte al di fuori del territorio comunale della sede di lavoro. Qualora il dipendente in caso di trasferta utilizzi il proprio automezzo privato di trasporto (sono quindi escluse le autovetture aziendali o ad uso promiscuo) è possibile erogare un’indennità chilometrica a rimborso delle spese di utilizzo dell’autovettura, di carburante e assicurazione RCA. La Circolare Ministeriale n. 326/E/1997 chiarisce la necessità che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di automezzo usato dal dipendente. Per calcolare il limite di esenzione è necessario utilizzare le apposite tabelle ACI che calcolano i costi complessivi sostenuti dal dipendente a seconda della percorrenza annua richiesta al lavoratore.

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