Co.co.co. sportivi: comunicazioni e contributi Inps
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In breve
La scadenza è stata fissata dal D.Lgs. n. 120 del 29/8/2023 (G.U. n. 206 del 4/9/2023). Esonero dall’emissione delle buste paga fino a € 15.000.
Il comma 5, art. 28, D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal “correttivo-bis” (D.Lgs. n. 120/2023), fissa al 31/10/2023 il termine per effettuare gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive per il periodo 1/7/2023-30/9/2023.
L’obbligo di comunicazione al “RAS – Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche” dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo (co.co.co. con presunzione legale fino alle 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive), da effettuarsi entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e deve essere fatta per qualsiasi importo, anche minimo (inizialmente si parlava di esonero per importi inferiori a 5.000 euro).
Il comma 4, art. 28, D.Lgs. n. 36/2021, come modificato …, stabilisce che l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL) potrà essere adempiuto “entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” in via telematica all’interno di apposita sezione del “RAS”. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Italia Oggi di sabato 21 ottobre 2023, pag. 30, a firma di Francesca Solinas
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