La cooptazione è ammissibile anche negli enti del Terzo Settore

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In breve

Anche gli enti del terzo settore possono ricorrere all’istituto della cooptazione, in caso di sostituzione di amministratori cessati.

Gli enti del Terzo settore possono valersi dell’istituto di cooptazione (previsto per le Spa dall’art 1386 del cc) in caso di cessazione di uno degli amministratori.

Questo istituto risulta in linea con quanto disposto dall’art 25 del Codice del Terzo settore e con i valori fondamentali dettati per le associazioni.

Anche nello studio del Notariato nazione n 15-2022/Cts si evidenzia quanto segue:

“Utilizzabilità del meccanismo di cooptazione per la sostituzione temporanea di amministratori cessati nell’ambito delle associazione del Terzo settore.”

Cooptazione nel Terzo Settore, la posizione del Ministero.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n 18244 del 30 Novembre 2021, ha evidenziato l’incompatibilità delle disposizioni dell’art 2386 del cc, ritenendo che vada contro il principio di democraticità che caratterizza gli enti associativi.

Inoltre, la circolare precisa che la parte iniziale di questo articolo: “Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dall’assemblea”, è in contrasto con il Terzo settore.

La posizione del Notariato.

A differenza di quanto detto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Notariato ritiene che gli enti del Terzo settore possano ricorrere alla cooptazione.

A sostegno di questa tesi, nello Studio n 15-2022/Cts si considera non decisivo il mancato richiamo nel testo del Cts dell’art 2386 del cc.

Malgrado non sia previsto dal Dlgs 117/2017, l’art 3 del Codice del Terzo settore richiama in generale l’intero codice civile come primo strumento di integrazione normativa.

Questo implica che i richiami fatti dal Cts non possono considerarsi esaustivi.

Neppure determinante appare a riguardo l’assenza dello scopo di lucro poiché questa circostanza non incide sulla valenza e sulla tutela che sono riconosciute alla volontà assembleare.

A conforto di quanto detto, si ricorda che la cooptazione è applicabile nelle società mutualistiche che risultano compatibili con le disposizione delle Spa (art 2519 comma 1 del c.c.).

Infine, il notariato ricorda due eccezioni alla nomina assembleare del Cda:

  1. In un’associazione con almeno 500 soci, la competenza della nomina può essere sottratta all’assemblea ed attribuita ad un diverso organo “…fermi restando ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali”. Appare legittimo ritenere che questo “diverso organo” possa essere lo stesso consiglio di amministrazione.
  2. Secondo l’art 26 comma 5 del Cts, la nomina di una quota (comunque) minoritaria dei componenti può essere statutariamente attribuita a particolari soggetti o a loro rappresentanze.

ItaliaOggi di mercoledì 29 Novembre 2023, pag. 31, “La cooptazione è no limits”, a firma di Luciano De Angelis

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