Terzo settore, per gli enti neo iscritti subito l’organo di controllo
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In breve
Per i nuovi iscritti al Runts, nel caso di superamento dei limiti nei due esercizi precedenti previsti dal Codice del Terzo Settore, scatta sin da subito l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
L’obbligo della nomina scatta con il superamento dei limiti nei due esercizi precedenti, come previsto dal Codice del Terzo Settore.
Questo è il primo chiarimento dal Ministero del Lavoro con la nota n 14432 del 22 Dicembre 2023.
Organo di controllo e revisore legale nel Terzo Settore
Organo di Controllo
Se per le fondazioni risulta sempre obbligatorio la sua presenza, per le associazioni la nomina scatta soltanto quando in due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti elencati nell’art 30 comma 2 del Cts:
- Attivo dello Stato Patrimoniale superiore a 110mila euro;
- Ricavi, proventi o entrate maggiori a 220mila euro;
- Più di 5 lavoratori dipendenti occupati durante l’esercizio.
Revisore Legale
Invece, il revisore legale è d’obbligo quando l’Ets supera, sempre per due esercizi consecutivi, almeno due dei parametri previsti dall’art 31 del Cts:
- Attivo dello Stato Patrimoniale oltre 1.100.000 euro;
- Ricavi, entrate o proventi superiori a 2.200.000 euro;
- Più di 12 dipendenti occupati in media nell’esercizio.
Gli enti neo iscritti al Runts
In merito all’obbligo di nomina di un organo di controllo o del revisore legale al momento della registrazione, gli enti neo iscritti devono verificare se nei due esercizi precedenti vengono o no rispettati i limiti sopracitati.
La presenza di questi parametri ha lo scopo di assicurare la presenza, nell’Ets, di un sistema di controllo interno o esterno (in caso di revisore).
Condivisibile l’orientamento del Ministero, secondo cui agli enti neo iscritti già operativi non è concesso attendere ulteriori due annualità per la nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Di conseguenza, al momento dell’iscrizione è importante porre attenzione se l’ente superi o no i limiti dell’art 30 e 31 del Cts e, nel caso li superasse, provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Per gli enti iscritti nei precedenti registri, invece, l’obbligo scattava già nel caso in cui, nelle annualità 2018-2019, si fosse individuato un superamento dei limiti previsti.
L’ente che non ha provveduto alla nomina potrà essere sollecitato ad adempiere dagli Uffici del Runts che gli assegneranno una tempistica da rispettare.
A rigor di logica, si ritiene che il termine non debba essere superiore ai 180 giorni assegnati per l’integrazione documentale.
In caso di inadempimento, il Runts avvierà un procedimento di cancellazione dell’ente dal Registro.
Il Sole 24 Ore di mercoledì 3 Gennaio 2024, pagina 23, “Ets neo iscritti, subito l’organo di controllo” a firma di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
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