Investimenti legittimi solo senza ritorno finanziario

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In breve

Agli enti Filantropici è permesso fare investimenti, prevedendo solo il rimborso del capitale apportato senza interessi.

La filantropia si può realizzare anche attraverso investimenti, ma devono essere senza ritorno finanziario.

La Risoluzione n 75/2023 certifica una delle novità più importanti del Terzo Settore riguardante gli enti filantropici.

Infatti, il Codice del Terzo Settore (Cts) non solo riconosce questa categoria, ma innova anche nell’ambito delle attività riconducibili alla beneficienza.

Già nel 2008, la normativa Onlus aveva riconosciuto l’importanza della beneficienza “indiretta” realizzata attraverso erogazione di denaro per supportare le attività di interesse generale di altri enti no profit.

Gli investimenti nel Codice del Terzo Settore

Il Cts fa un importante passo avanti: da una parte l’art 5 elenca fra le attività di interesse generale esercitabili dagli Ets l’erogazione di denaro, ma anche di “beni o servizi”; dall’altra l’art 37, nel definire gli enti filantropici, precisa che questi ultimi possono erogare a sostegno delle persone svantaggiate o delle attività di interesse generale, beni o servizi “anche di investimento”.

Alla duplice novità di questi due articoli corrisponde un doppio livello di attività di beneficienza “indiretta”: infatti solo gli enti filantropici possono svolgere una vera e propria attività di investimento, in riferimento all’inciso presente nell’art. 37 “…al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento …”.

Comunque, la possibilità di erogare denaro, beni o servizi, come espressione della propria attività istituzionale, è permesso a tutti gli Ets; difatti, l’art 5 comma 1 lettera u non pone nessun limite alle attività di beneficienza a sostegno di attività di interesse generale.

La Risoluzione n 75/2023 permette agli enti filantropici non solo di effettuare erogazioni di denaro a fondo perduto, ma anche di realizzare investimenti con la sottoscrizione di capitali e prestiti. Tutto questo a condizione che non si richieda remunerazione, ad esempio sotto forma di interessi.

Quest’attività di investimento “gratuita” distingue gli enti filantropici dagli altri Ets, ma anche dalle imprese sociali che, per il loro status di enti commerciali, possono svolgere attività di micro-credito.

Di conseguenza, gli enti filantropici hanno un onere di trasparenza maggiore dovendo indicare:

  • Negli statuti: i principi che ispirano la gestione del patrimonio;
  • Nel bilancio sociale: l’elenco e gli importi delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio.

Fonte Il Sole 24 Ore del 11 Gennaio 2024 pag 32 ” Investimenti legittimi ma solo senza ritorno finanziario” a cura di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci

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