Erogazioni liberali e precompilata
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In breve
Entro il 18 di Marzo gli Enti del Terzo Settore devono comunicare i dati delle erogazioni liberali ricevute
Con l’arrivo di Marzo, gli Enti del Terzo Settore hanno tempo fino al 18 del mese (quest’anno il 16 cade di sabato) per comunicare telematicamente i dati delle erogazioni liberali ricevute così che possano essere inserite nella dichiarazione telematica.
Chi sono i soggetti interessati e a quali erogazioni liberali ci si riferisce?
Gli Enti del Terzo Settore che devono effettuare la comunicazione sono:
- Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts);
- Le Onlus iscritte nella relativa anagrafe;
- Le associazioni e fondazioni riconosciute che hanno come scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, paesaggistico in riferimento al Dlgs n 42 del 22 Gennaio 2004;
- Le fondazioni e associazioni riconosciute il cui fine statutario riguarda lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca;
- Gli enti che hanno registrato nel bilancio dell’annualità 2022 entrate superiori a 220mila euro.
Per l’adempimento si fa riferimento alle “erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori nel caso in cui dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante“, ma non con riferimento a chi “si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti” e ha come oggetto esclusivamente le erogazioni effettuate con modalità tracciabile come banca e ufficio postale, o attraverso i sistemi di pagamento previsti dall‘art 23 del Dlgs 241/1997: carte di debito o di credito e prepagate.
Come si effettua la comunicazione delle erogazioni liberali?
Nel decreto n 39 pubblicato in gazzetta ufficiale il 16 Febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato la modalità telematica come strumento per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute e delle generalità delle persone fisiche che le hanno devolute attraverso un apposito software di compilazione affiancato da una guida operativa.
La versione del software sul sito dell’Ade pubblicata il 14/02/2024 non è ancora quella definitiva (link: Software di compilazione – Erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore).
L’opposizione del contribuente
Il contribuente può esercitare opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali, comunicando l’opposizione:
- Al soggetto destinatario dell’erogazione liberale nel momento in cui è effettuata l’elargizione stessa o, comunque, entro il 31 Dicembre dell’anno in cui è stata effettuata;
- All’Agenzia delle Entrate dal 1° Gennaio al 20 Marzo dell’anno successivo a quello dell’effettuazione dell’erogazione.
- In questo caso, si compila il modello allegato in calce presente sul sito dell’Ade accompagnato dalla copia di un documento d’identità, inviando tutto via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure via fax al numero 0650762650
Sanzioni in caso di inadempimento
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50mila euro in base all’art 12 del Dlgs n 472/1997.
Nel caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, cioè, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, entro i cinque seguenti alla segnalazione della stessa.
Se la comunicazione corretta è trasmessa entro sessanta giorni dalla prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.
Le comunicazione effettuate dai soggetti non obbligati non prevede l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un ingiustificato godimento di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione
Fonte Arsea circolare del 20 Febbraio 2024 “Erogazioni liberali e precompilata”
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