Il Ddl 1532 ter quali cambiamenti porterà per gli Ets?

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In breve

Il Ddl 1532 ter ha introdotto dei nuovi requisiti per gli Enti del Terzo settore. Ma quali sono? E quali aspetti interessano?

In arrivo alla Camera dei Deputati i nuovi emendamenti per il Codice del Terzo Settore inseriti nel Ddl 1532 ter, con l’obiettivo finale di semplificare alcuni adempimenti che interessano gli Ets.

Quali sono gli ambiti che interessa il Ddl 1532 ter?

Assemblee

Per favorire la partecipazione dei soci alle assemblee si punta a cambiare l’art 24 del Cts permettendo così, salvo divieto espresso nello Statuto o Atto Costitutivo, di intervenire mediante mezzi di telecomunicazioni.

Organo di Controllo e Revisore Legale

Innalzati i limiti per l’organo di controllo e revisore legale.

Grazie a questa modifica, si potrà nominare l’organo di controllo al superamento dei seguenti parametri:

  • 150mila attivo Stato Patrimoniale, anziché 110mila;
  • 300mila euro di entrate/ricavi, invece degli attuali 220mila;
  • Sette, e non più cinque, dipendenti nel corso d’esercizio.

Iscrizione al Runts

Con il Ddl 1532 ter si avrà la possibilità di delegare un soggetto diverso dal legale rappresentante per iscrivere l’ente al Registro Unico del Terzo Settore.

Questo permetterebbe di risolvere alcune problematiche come, per esempio, nel caso in cui il legale rappresentante sia sprovvisto di Spid o firma digitale.

Deposito bilancio

Per quanto riguarda il deposito del bilancio, gli Enti del Terzo Settore non dovranno più provvedere entro il 30 Giugno di ogni anno, ma nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Nel caso, invece, di attività esercitate in forma di impresa, per quest’ultime la scadenza è entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili.

Ci sarà, forse, la possibilità di integrare ulteriori semplificazioni per gli enti di minori dimensioni come, ad esempio, la possibilità di prevedere l’innalzamento a 300mila euro per la predisposizione del rendiconto per cassa e modalità più semplici per realtà con ricavi inferiori a 60mila euro.

Le Onlus

Da tenere in considerazione anche le modifiche che questo Ddl apporterà all’art 101 comma 8 del Cts riguardanti le Onlus.

Il comma 8 precisa che al momento dell’iscrizione al Runts queste realtà perdono la qualifica di Onlus, ma questo non comporta, però, lo scioglimento dell’ente.

Tale previsione sarà estesa anche alle Trust Onlus, a cui è negato l’accesso al Runts, cioè quelle realtà dotate della stessa qualifica e che possono essere sottoposte a coordinamento e controllo pubblico.

Modifica, questa, che sarà accolta con grande favore da parte degli operatori, rimediando al tema legato alla devoluzione del patrimonio per le Onlus impossibilitate ad accedere al Registro per mancanza dei requisiti presenti all’articolo 4 del Cts.

Fonte Il Sole 24 Ore del 20 Marzo 2024 pag 31 “Nel Terzo Settore requisiti più alti per nominare l’organo di controllo” a cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

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