Doppio rinvio per le assemblee da remoto
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In breve
Proroga al 30 APRILE 2024 per le assemblee a distanza di cui all’art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020 (per effetto del Milleproroghe) e al 31 dicembre 2024 dalla Legge cd. “Competitività capitali” (L. 21/2024).
Viene nuovamente aperta, ora fino al 30/04/2024 (in attesa dell’estensione della L. 21/2024), la facoltà di applicare le norme previste nell’emergenza Covid-19, con la possibilità di prevedere che l’assemblea si svolga , anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 187/2020) precisa che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve essere presente il segretario verbalizzante.
La mancata convocazione dell’assemblea può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate “senza limiti di tempo” le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illeciti o impossibili.
ItaliaOggi di lunedì 25 marzo 2024, pag. 19, a cura di Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
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