Attività esenti Iva nel Terzo Settore
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In breve
Trattamento Iva nel Terzo Settore: diversi i nodi da sciogliere, fra questi le attività esenti Iva che richiamano formalmente le Onlus
Diversi i nodi da sciogliere che interessano gli Ets tra cui, anche, il nuovo trattamento ai fini Iva riguardante le attività esenti.
Le attività esenti nelle Onlus
Le attività esenti Iva richiamano formalmente, a distanza di più di due anni dalla operatività del Runts, le sole Onlus.
In particolare prendiamo in considerazione attività come: trasporto ambulanze, ricovero e cura, educative e didattiche e socio sanitarie rese nei confronti di determinate categorie dei soggetti. Quest’ultime, dopo l’arrivo dell’autorizzazione da parte dell’Ue, vedranno come destinatari del regime di esenzione gli Ets non commerciali in sostituzione delle Onlus.
Un avvicendamento che appare quasi superato visto che le Onlus convivono insieme agli Ets fino a quando non saranno soppresse dalla relativa Anagrafe gestita dall’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, stando a quanto riportato dall’articolo 10 del Testo Unico Iva, alcune delle prestazioni sopracitate continuano ad essere esenti ai fini Iva per le sole Onlus senza tenere in considerazione, però, le realtà che hanno fatto il loro accesso nel Runts perdendo il regime di esenzione.
Equivoco, questo, che si potrebbe risolvere con l’immediato inserimento all’articolo 10 degli Ets, insieme alle Onlus, il che consentirebbe a tante realtà no profit che svolgono attività socialmente rilevanti (prendiamo ad esempio l’assistenza socio sanitaria) di gestire con minor incertezza la propria operatività in merito al mantenimento del regime di esenzione.
Le imprese sociali
Le imprese sociali, a causa dello loro status soggettivo, sono escluse dal regime di esenzione Iva nel settore socio sanitario.
Questo ragionamento, considerato anche restrittivo, si contrappone con quanto rilevato dalla Corte di Giustizia secondo cui l’ente che ha “finalità di assistenza sociale” può beneficiare del regime di esenzione in base al proprio ambito oggettivo a prescindere dalla sua natura soggettiva (imprenditoriale o non commerciale).
Di conseguenza considerando ai fini dell’esenzione solo lo status soggettivo, si rischia di vedere le imprese sociali assoggettate al regime Iva ordinario con aliquota al 22%.
In questa situazione, per garantire una maggiore omogeneità, potrebbe essere valutata l’armonizzazione del regime Iva delle imprese sociali con quello già previsto per le cooperative.
Quest’ultimo, infatti, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva al 5% per le prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali per le categorie bisognose elencate nel 27 ter, art 10, comma 1 del Testo Unico Iva.
Un quadro Iva, dunque, da aggiornare considerando la necessità di adeguare le norme interne ai nuovi scenari che hanno modificato la categoria dei soggetti impegnati nelle attività più sensibili a favore della collettività e per le quali da direttiva europea ha riservato un trattamento Iva più favorevole.
Fonte Il Sole 24 Ore dell’8 Marzo 2024 “Esenzione Iva: il cardine nel criterio oggettivo” a cura di Raffaele Rizzardi e Gabriele Sepio
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