Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei lavoratori sportivi subordinati e dei co.co.co. sportivi
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In breve
La circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce le istruzioni amministrative per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI e alla prestazione DIS-COLL per i lavoratori sportivi.
La circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce le istruzioni amministrative per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI e alla prestazione DIS-COLL per i lavoratori sportivi, con particolare attenzione per i co.co.co. sportivi.
Il comma 5, art. 33, D.Lgs. n. 36/2021 dispone che, ricorrendone i presupposti, ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova Prestazione di assicurazione sociale (NASpI); il comma 2, art. 35, dispone che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale (a tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, che comprende anche la tutela della DIS-COLL).
L’importo della Naspi per il 2024 sarà pari al 75% della retribuzione mensile se questa è inferiore a 1.425,21 euro. Per retribuzioni superiori, la Naspi è calcolata al 75% di 1.425,21 euro, più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e questa soglia. L’importo massimo della Naspi sarà di 1.550,42 euro per il 2024.
Condizione necessaria per il cumulo della NASpI e della DIS-COLL con altri redditi, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015, le prestazioni lavorative non devono generare un reddito da lavoro superiore a:
€ 8.183,91/€ 8.500,00 … limite di reddito annuo da lavoro subordinato/parasubordinato;
€ 5.500,00 … limite di reddito annuo da lavoro autonomo.
I percettori di NASpI/DIS-COLL che esercitano, in costanza della fruizione, un’attività lavorativa sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto entro il termine di 30 giorni. I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa nel dilettantismo, sono tenuti a comunicare il reddito presunto al superamento della soglia dei 5.000 euro annui (compresi i compensi per prestazioni occasionali).
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