Il ravvedimento taglia le sanzioni della Certificazione Unica
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In breve
La riduzione si applica sia all’importo base di € 33,33 che a quello di € 100 previsto per la tardività oltre 60 giorni dal termine di scadenza.
L’importo può calare da un quinto a un nono in relazione a quando si effettua il ravvedimento operoso.
La tardiva presentazione della certificazione unica può essere sanata con ravvedimento operoso anche oltre il 60° giorno successivo alla scadenza del termine. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/e del 31 maggio 2024 (quesito n. 6 – pagina 15), con la quale dichiara superato il precedente orientamento espresso nella circolare 6/2015 della stessa agenzia.
L’Amministrazione Finanziaria giustifica il cambio di parere richiamando l’articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/98 che ammette l’invio oltre la scadenza con l’applicazione di una sanzione di importo graduato (33,33 euro entro 60 giorni e 100 euro oltre, con limiti di 20/50mila euro).
Le riduzioni da applicare sono quelle previste dall’art. 13, comma 1, lettere da a-bis a b-quater del D.Lgs. 472/1997, differenziate in base all’entità del ravvedimento operoso:
- entro 90 giorni dalla scadenza: 33,33 euro ridotto a 1/9 = 3,70 oppure 100 euro/9 = 11,11;
- entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno in cui è stata commessa la violazione: 33,33 euro ridotto a 1/8 = 4,17 oppure 100 euro/8 = 12,50;
- entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione: 33,33 euro ridotto a 1/7 = 4,76 oppure 100 euro/7 = 14,29;
- oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione: 33,33 euro ridotto a 1/6 = 5,56 oppure 100 euro/6 = 16,67;
- Dopo la contestazione della violazione: 33,33 euro ridotto a 1/5 = 6,67 oppure 100 euro/5 = 20 euro.
Il Sole 24 Ore di venerdì 7 giugno 2024, pag. 31, firma di Barbara Massara
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