ETS: il Min. Lavoro interviene sul tema della personalità giuridica
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In breve
Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 15849 del 19 novembre 2024, con la quale ha fornito un parere circa l’idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica collegata all’iscrizione nel RUNTS di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi.
L’art. 22, comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una “somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”, prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia “costituito da beni diversi dal denaro”. La formulazione adottata dal legislatore, secondo l’opinione riportata in vari studi, escluderebbe “la possibilità di dotare l’ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti” (N. Iannaccone in Terzo settore, non profit e cooperative, n. 3/2020, p. 10); “la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili” (CNN, studio n. 10-2022/CTS, nota n. 7); “la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d’opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria…così come il conferimento di crediti”, considerato che
proprio la definizione rinvenibile nell’art. 22 CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali “cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo” (CNN Studio n. 104-2020/I pag. 20).
Fonte: www.dottrinalavoro.it – Dottrina per il Lavoro – DPL Modena del 20 novembre 2024
https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2024/11/MLnota15849-2024.pdf
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