Safeguarding al rush finale: entro il 31 dicembre la nomina del responsabile contro abusi e violenze per Asd e Ssd

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In breve

Il termine del 31 dicembre 2024 è per la relativa nomina, con comunicazione agli organismi affilianti. Questa nuova figura è garante dell’adozione ed applicazione dei MOC (Modelli Organizzativi e di Controllo) e dei codici di condotta, che hanno avuto scadenza anteriore (di norma 31 agosto 2024).

Siamo arrivati quasi al termine di questo anno che coincide con il termine entro il quale Asd e Ssd devono obbligatoriamente nominare il proprio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni avente funzione di protezione minori ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021.

Ci si pone il problema se sia possibile nominare quale Responsabile un soggetto all’interno del sodalizio sportivo o se è necessaria una nomina esterna. L’Osservatorio permanente del CONI e le singole Fsn/Dsa/Eps non sono intervenute a dirimere la disputa, richiamando però i “requisiti di autonomia ed indipendenza (assieme a quello della competenza) facendo propendere per una più opportuna scelta di un soggetto esterno”. Si sono espresse la FISG, la FIPAV, la FIN con scelte differenziate (vedansi proprie Fsn/Dsa/Eps).

La nomina esterna – è evidente – evita conflitti di interesse ed influenze da pressioni interne dell’ente e di conseguenza “potrebbe essere garantita una maggiore imparzialità attraverso decisioni e valutazioni più obiettive ed ispirate esclusivamente alla normativa di settore ed alla tutela degli individui che si intendono proteggere … con il rafforzamento di principi come la credibilità e la fiducia”.

La figura indipendente (esterna) potrebbe anche dare una maggiore trasparenza, imparzialità e tutela dei tesserati che potrebbero sentirsi più sicuri ed a loro agio nel segnalare eventuali violazioni o episodi di abuso. Infine, si ridurrebbe il cd. “rischio legale perché un esperto esterno abbasserebbe la probabilità di errori procedurali nel Modello e che potrebbero esporre, di conseguenza, il sodalizio a sanzioni in termini di responsabilità ordinaria nonché in ambito sportivo“.

Per contro, la nomina di un soggetto “interno” agevolerebbe per via della conoscenza del contesto sportivo e dell’ambiente e soprattutto potrebbe agire immediatamente senza necessità di coordinarsi con figure esterne, riducendo anche i tempi di analisi. Inoltre, “un soggetto interno potrà salvaguardare la stabilità del ruolo essendo meno soggetto a cambiamenti frequenti offrendo così maggiore continuità nella gestioneavrà altresì un interesse diretto a mantenere alti standard di prevenzione e di tutela verso fenomeni di abuso, violenza e discriminazione“.

Le realtà sportive di piccole dimensioni dovranno fare i conti anche con gli aspetti economici per la nomina di un consulente esterno, dal momento che non è possibile utilizzare la forma del “lavoro sportivo” ex art. 25 D.Lgs. n. 36/2021 per l’inquadramento del Responsabile.

La imminente scelta delle Asd e Ssd “deve avvenire – in ogni caso – in maniera consapevole e ponderata verso il primario obiettivo di garantire a ogni tesserato un ambiente sportivo sicuro, privo di pericoli e, soprattutto, dignitoso ed inclusivo per tutti coloro che vi operano“.

ItaliaOggi di sabato 14 dicembre 2024, pagina 30, a firma di Matteo Pozzi

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