Legge n. 104/2024 – focus 1 – le ASSEMBLEE ON-LINE

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In breve

4. Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza.

Il nuovo testo della legge 104/2024, che sostituisce quello prima disciplinato dall’art. 24, comma 4, CTS e che dispone:

4. Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza.

tende a favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, volta ad assicurare maggiormente la democraticità degli enti iscritti al RUNTS.

Ci si può ora avvalere della TELECONFERENZA, salvo il caso in cui lo statuto non la vieti espressamente (precedentemente bisognava che lo statuto ne prevedesse la possibilità). Tale opportunità vale sia per le assemblee ordinarie che straordinarie, nonché per quelle nelle quali si richieda la presenza del Notaio, ma lo stesso vale anche per Consigli Direttivi e Organismi di Controllo.

La massima n. 13 del 10 maggio 2022 della Commissione Terzo Settore del Notariato di Milano, sempre con riferimento al citato art. 24, prevedeva: “in assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati di qualifica di Ets, diversi da assemblee, possono avvenire mediante mezzi di comunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale“.

Relativamente al VOTO PER CORRISPONDENZA, infine, si evidenzia che la stessa resta ammessa solo qualora espressamente prevista negli atti costitutivi o negli statuti degli enti.

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