Legge n. 104/2024 – focus 2 – ORGANI DI CONTROLLO E REVISORI DEI CONTI

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In breve

Nuovi limiti per l’obbligatorietà dell’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, in ottica di “semplificazione e di risparmio di costi per gli enti di minori dimensioni”.

Agli effetti del nuovo articolo 30 del CTS, l’organo di controllo (anche monocratico) deve essere nominato quando l’ente superi due dei seguenti parametri per due esercizi consecutivi:

  • attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro (era 110,000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro (era 220.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità (era 5 unità).

Per le Fondazioni, l’organo di controllo deve essere nominato a prescindere dal superamento di qualsiasi limite dimensionale.

Gli organi di contollo (monocratico o collegiali) nominati anteriormente al 3/8/2024 (data di entrata in vigore della Legge 104/2024) restano in carica fino al termine naturale del mandato.

L’articolo 31 del CTS (anch’esso modificato dalla legge 104/2024) dispone un revisore legale dei conti (o una società di revisione) deve essere nominato quando l’ente superi due dei seguenti parametri per due esercizi successivi:

  • attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro (era 1.100,000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 euro (era 2.200.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (era 12 unità).

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