Legge n. 104/2024 – focus 4 – le nuove regole per i RENDICONTI DEGLI ETS

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In breve

Vengono di fatto innalzate le soglie (da 220.000 a 300.000 euro) per poter usufruire dei RENDICONTI in forma semplificata (RENDICONTO PER CASSA – modello D approvato con D.M. 39/2020 – allegato in calce), limitandone però la possibilità di utilizzo per i soli enti privi di personalità giuridica. Vale pertanto per tutte le associazioni non riconosciute, Aps, Odv, Ets.

L’articolo 4 della legge 4 luglio 2024 n. 104 (G.U. n. 168 del 19/7/2024) introduce importanti novità al CTS per quanto attiene ai RENDICONTI degli Enti del Terzo Settore. Andiamo ad analizzare tale articolo in questo nostro Approfondimento FiscoNoProfit, limitandoci alla lettera c) del primo comma, che interviene sull’articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), modificando:
1) al comma 2, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 300.000»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia»;
4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3»
.

Vengono di fatto innalzate le soglie (da 220.000 a 300.000 euro) per poter usufruire dei RENDICONTI in forma semplificata (RENDICONTO PER CASSA – modello D approvato con D.M. 39/2020 – allegato in calce), limitandone però la possibilità di utilizzo per i soli enti privi di personalità giuridica. Vale pertanto per tutte le associazioni non riconosciute, Aps, Odv, Ets.

Entra in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello della legge (3/8/2024), per cui in via generale dai bilanci solari 2025 (o per i bilanci con “esercizio diverso” aventi inizio dopo il 3/8/2024). La circolare n. 6 del Ministero del Lavoro (qui allegata) ci aiuta meglio ad analizzare le nuove disposizioni.

Viene creata una categoria delle piccole realtà, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui; per queste associazioni il RENDICONTO PER CASSA può indicare le entrate e le uscite IN FORMA AGGREGATA. Tale modello di bilancio “aggregato” può essere utilizzato anche nei casi in cui l’ente sia dotato di personalità giuridica. Si attende che il Ministero provveda ad approvare tale modello proposto dal Min. Lavoro.

Qui di seguito il RENDICONTO PER CASSA – modello D, sopra richiamato:

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