Legge n. 104/2024 – focus 3 – il DEPOSITO DEI BILANCI NEL RUNTS

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In breve

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.

Attesa da molti, soprattutto dagli studi professionali, la modifica della tempistica relativa al DEPOSITO DEI BILANCI degli Enti del Terzo Settore. Il Codice del Terzo Settore, infatti, all’articolo 48, comma 3, prevedeva che i bilanci fossero depositati entro il 30 giugno dell’anno successivo:

I nuovi commi 3 e 4 dell’art. 48 CTS, così come modificati dalla legge n. 104/2024 sono i seguenti:

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.

e risolvono il problema del deposito dei bilanci delle Aps, Odv, Ets con esercizio a cavallo. Se l’associazione ha un esercizio 1/7/x – 30/6/y con le nuove norme il deposito può avvenire entro il 30 dicembre dell’anno y e non entro il 30 giugno dell’anno successivo (y+1). La problematica era più complessa quando il 30 giugno coincideva o era a ridosso dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Gli enti, invece, che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, per effetto del nuovo testo del comma 3, dell’art. 48 CTS, depositano il bilancio presso il Registro delle Imprese (e non presso il RUNTS) entro i 60 giorni successiva all’approvazione da parte dell’assemblea.

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