31/1/2025: scade il CANONE SPECIALE RAI per circoli e associazioni

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In breve

Il canone annuo per la categoria E (tra cui circoli ed associazioni) è di Euro 203,70 (semestrale 103,93, trimestrale 54,03).

Il 31 gennaio 2025 scade il termine per il pagamento del CANONE “SPECIALE” di abbonamento per gli apparecchi radio e TV detenuti da enti non commerciali (circoli e associazioni), in locali aperti al pubblico.

Sono previste esenzioni dal pagamento per le Onlus (es. centro sociale per anziani), per le Odv e le Aps, e per società ed associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alla tassa di concessione governativa da cui sono esonerate per effetto dell’art. 90, comma 7, legge n. 289/2002.

Il canone annuo per la categoria E (tra cui circoli ed associazioni) è di Euro 203,70 (semestrale 103,93, trimestrale 54,03) e deve essere corrisposto tramite bonifico bancario/postale o con bollettino di c/c postale n. 2105 intestato alla RAI.

La tassa concessione governativa, ove dovuta, è di 0,70 euro per apparecchio radio e di 4,13 euro per apparecchio televisivo, con pagamento da effettuarsi con versamento su c/c postale n. 8003, Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

I centro sociali diurni per anziani possono ottenere l’esenzione dal canone qualora sussistano i requisiti di cui all’art. 92 legge 289/2002 (previa richiesta di esenzione, corredata da atto costitutivo/statuto, da inoltrarsi a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – casella postale 22 – 10121 TORINO):

Articolo 92 – Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani

(Legge n° 289, 27 dicembre 2002)

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all’ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all’integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all’Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.

4. Per l’attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000 euro annui.

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